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Con ordinanza n. 79 del 2006, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dall’associazione politica «La Rosa nel Pugno» contro la Camera dei deputati e il Senato. I partiti politici non sono «poteri dello Stato» e non sono legittimati a proporre conflitti di attribuzione davanti alla Corte.
Di cosa si tratta
La legge elettorale del 2005 (n. 270) aveva esentato dall’obbligo di raccogliere le firme per la presentazione delle liste i partiti già presenti in parlamento o in coalizione con questi. «La Rosa nel Pugno», associazione politica nata dall’unione di radicali e socialisti, pur avendo parlamentari eletti, non era esonerata e lamentava una violazione del principio di parità di accesso alle elezioni. Aveva tentato di sollevare conflitto di attribuzione, sostenendo che i partiti politici fossero titolari di attribuzioni costituzionali.
La questione di legittimità costituzionale
L’associazione «La Rosa nel Pugno – Laici Socialisti Liberali Radicali» ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in relazione alle norme sulla raccolta di firme introdotte dalla legge n. 270 del 2005, invocando gli artt. 3 e 49 della Costituzione (uguaglianza e libertà di associazione in partiti).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I partiti politici, pur svolgendo un ruolo rilevante nella vita democratica, sono associazioni di diritto comune e non «poteri dello Stato». La legittimazione a sollevare conflitti di attribuzione appartiene solo agli organi costituzionali titolari di attribuzioni garantite dalla Costituzione come parti essenziali dell’apparato statale, non ai soggetti politici privati.
Il principio
I partiti politici non sono titolari di attribuzioni costituzionali nel senso tecnico richiesto per essere «poteri dello Stato» ai fini del conflitto di attribuzione. Il fatto che l’art. 49 Cost. riconosca ai partiti il ruolo di strumento di partecipazione politica non è sufficiente a qualificarli come poteri dello Stato legittimati al conflitto davanti alla Consulta.
Domande e risposte
Chi può sollevare un conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale?
Solo i «poteri dello Stato» in senso costituzionale: organi che esprimono in via definitiva la volontà di un ramo dello Stato (es. giudici ordinari, Camere, Governo). I partiti politici, le associazioni e i privati cittadini non sono legittimati.
L’art. 49 della Costituzione tutela i partiti come «poteri dello Stato»?
No. L’art. 49 riconosce ai cittadini il diritto di associarsi in partiti per concorrere alla politica nazionale, ma non conferisce ai partiti la natura di organi costituzionali. La tutela di eventuali violazioni delle regole elettorali avviene attraverso altri strumenti (ricorso ai giudici ordinari, questione di legittimità costituzionale sollevata da un giudice).
Quali erano le obiezioni di «La Rosa nel Pugno» sulla legge elettorale?
L’associazione contestava che la legge n. 270 del 2005 avesse creato una disparità tra partiti già presenti in parlamento (esonerati dalla raccolta firme) e nuove formazioni (obbligate), rendendo di fatto più difficile partecipare alle elezioni per i soggetti politici di nuova costituzione o non ancora rappresentati in entrambe le Camere.
Norme collegate
- Art. 49 della Costituzione — Libertà di associazione in partiti politici
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, invocato come parametro
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