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Con ordinanza n. 78 del 2006, la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile, in fase preliminare, il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Roma contro la Camera dei deputati. La Camera aveva deliberato l’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., delle espressioni ingiuriose usate dall’on. Stefano Stefani verso un collega parlamentare.
Di cosa si tratta
Il deputato Stefano Stefani aveva rivolto un appellativo ingiurioso all’on. Daniele Apolloni, in un corridoio della Camera, quando quest’ultimo aveva lasciato il gruppo della Lega Nord per iscriversi a un altro. A fronte del procedimento penale per ingiuria, la Camera dei deputati aveva deliberato che il fatto rientrava nell’esercizio delle funzioni parlamentari e quindi era insindacabile. Il Tribunale di Roma contestava che espressioni puramente offensive, senza legame funzionale con l’attività parlamentare, possano essere schermate dall’immunità.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Roma, nona sezione penale, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 4 febbraio 2004, con cui era stata dichiarata l’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. Parametri costituzionali: art. 68 Cost. (immunità parlamentare) e le norme che regolano la competenza giurisdizionale del giudice ordinario.
La decisione della Corte
In questa fase la Corte era chiamata solo a valutare l’ammissibilità del conflitto, senza contraddittorio. Ha dichiarato il conflitto ammissibile sia sotto il profilo soggettivo (entrambi i poteri sono legittimati) sia oggettivo (il Tribunale denuncia una menomazione della propria sfera di attribuzione garantita da norme costituzionali), disponendo la notifica alla Camera dei deputati per proseguire nel merito.
Il principio
In fase di ammissibilità del conflitto di attribuzione, la Corte verifica solo la sussistenza dei presupposti soggettivi (legittimazione delle parti) e oggettivi (menomazione di attribuzioni costituzionalmente garantite), senza pregiudicare la decisione definitiva. L’immunità parlamentare ex art. 68, comma 1, Cost. non copre le espressioni offensive prive di nesso funzionale con le attività parlamentari.
Domande e risposte
Cosa protegge l’art. 68, primo comma, della Costituzione?
I parlamentari non sono perseguibili per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La giurisprudenza costituzionale richiede un nesso funzionale tra le dichiarazioni e l’attività parlamentare; le offese gratuite rese in ambienti privati non rientrano nella tutela.
In cosa consiste il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?
Il conflitto sorge quando un potere dello Stato (qui: il giudice ordinario) ritiene che un altro potere (la Camera) abbia invaso la sua sfera di competenza o l’abbia menomata con un proprio atto (la delibera di insindacabilità).
Il conflitto è stato poi deciso nel merito?
Questa ordinanza è solo la pronuncia di ammissibilità; la Corte si è riservata di decidere nel merito dopo la notifica alla Camera e il successivo contraddittorio tra le parti.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — Immunità parlamentare, norma al centro del conflitto
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.