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La Corte ha dichiarato incostituzionale la norma del decreto legislativo n. 179 del 2009 nella parte in cui mantiene in vigore il regio decreto del 1923 che aveva italianizzato la toponomastica dell’Alto Adige, in contrasto con lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige e con le norme di attuazione a tutela della minoranza linguistica tedesca.
Di cosa si tratta
Il decreto legislativo n. 179 del 2009 aveva individuato le disposizioni legislative anteriori al 1° gennaio 1970 ritenute indispensabili e ne aveva disposto la permanenza in vigore. Tra queste, il regio decreto 29 marzo 1923, n. 800 (convertito in legge n. 473 del 1925), che aveva imposto la toponomastica italiana nell’Alto Adige, sopprimendo i nomi di luogo in lingua tedesca e ladina. La Provincia autonoma di Bolzano aveva impugnato la scelta di mantenere in vigore tale decreto, lesiva delle garanzie linguistiche della minoranza tedesca.
La questione di legittimità costituzionale
La Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato l’art. 1, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 179 del 2009, nella parte in cui mantiene in vigore il r.d. n. 800 del 1923, in riferimento a numerose disposizioni dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972), agli artt. 3, 5, 6, 10, 11, 76, 77, 116 e 117, primo comma, della Costituzione, nonché a diverse convenzioni internazionali a tutela delle minoranze linguistiche.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 179 del 2009, limitatamente alla parte in cui mantiene in vigore il r.d. n. 800 del 1923, convertito in legge n. 473 del 1925. Il mantenimento in vigore di tale atto normativo era incompatibile con il quadro di tutela della minoranza linguistica tedesca garantito dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
Il principio
Lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige e le sue norme di attuazione garantiscono alla minoranza linguistica tedesca e ladina la tutela della propria lingua, anche in materia di toponomastica; il mantenimento in vigore di un decreto del 1923 che ha imposto con la forza la toponomastica italiana contrasta con tali garanzie e è incostituzionale.
Domande e risposte
Cosa prevedeva il regio decreto n. 800 del 1923?
Il decreto aveva imposto la toponomastica italiana in tutto il territorio altoatesino, sostituendo i nomi di luogo tradizionali in lingua tedesca e ladina con denominazioni in lingua italiana. Si trattava di una misura adottata in piena politica di italianizzazione forzata nel periodo fascista.
Perché la Corte ha ritenuto incostituzionale mantenerlo in vigore nel 2009?
Perché lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige (nella versione consolidata del d.P.R. n. 670 del 1972) e le relative norme di attuazione garantiscono alla minoranza linguistica tedesca una protezione incompatibile con la sopravvivenza di quel decreto del 1923; la scelta del legislatore delegato di mantenerne la vigenza era quindi contraria alle garanzie costituzionali e statutarie.
Quale è l’attuale disciplina della toponomastica in Alto Adige?
La questione della toponomastica bilingue (tedesco/italiano) è ancora oggetto di discussione politica e giuridica. La sentenza n. 346 del 2010 ha rimosso un ostacolo rappresentato dal vecchio decreto del 1923, ma la disciplina positiva della toponomastica nella Provincia di Bolzano richiede un intervento normativo specifico.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e divieto di discriminazione, rilevante per la tutela delle minoranze linguistiche
- Art. 117 della Costituzione — primo comma: rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento internazionale (convenzioni a tutela delle minoranze) e comunitario
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