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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi gli artt. 7, comma 6, e 9, comma 6, della legge della Regione Toscana n. 54 del 2000, nella parte in cui imponevano alle imprese di telefonia mobile il pagamento di oneri per i controlli ARPAT sugli impianti di radiocomunicazione. La disciplina regionale invadeva la competenza legislativa statale in materia di comunicazioni elettroniche.
Di cosa si tratta
La Regione Toscana aveva previsto che le aziende titolari di impianti di telefonia mobile dovessero sostenere i costi dei controlli ambientali svolti dall’ARPAT (Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana). H3G s.p.a. contestò questa imposizione davanti al Tribunale di Pisa, che sollevò la questione di legittimità costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Pisa ha impugnato gli artt. 6, 7, comma 6, e 9, comma 6, della legge regionale toscana n. 54 del 2000 e l’art. 19 del Regolamento comunale di Pisa sugli impianti di telefonia mobile, in riferimento agli artt. 3 e 117, commi primo e terzo, della Costituzione. La norma regionale prevedeva oneri a carico degli operatori per lo svolgimento di controlli ARPAT, incidendo sulla materia delle comunicazioni riservata alla legislazione statale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 7, comma 6, e 9, comma 6, della legge regionale toscana n. 54 del 2000 per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione. Ha invece dichiarato inammissibile la questione relativa all’art. 6 della stessa legge e all’art. 19 del Regolamento comunale di Pisa.
Il principio
La disciplina degli oneri a carico degli operatori di telefonia mobile per i controlli sugli impianti di radiocomunicazione rientra nella materia «ordinamento della comunicazione» attribuita alla legislazione concorrente Stato-Regioni; la Regione non può introdurre autonomamente tariffe o contributi che interferiscano con l’assetto economico del settore fissato dalla normativa statale.
Domande e risposte
Le Regioni possono imporre oneri alle imprese di telefonia per i controlli ambientali sugli impianti?
No, almeno non in modo autonomo. La materia rientra nella legislazione concorrente e la Regione deve rispettare i principi fondamentali stabiliti dallo Stato. Oneri che incidono sui costi delle imprese di telecomunicazione devono trovare base nella disciplina statale.
Cosa cambia per H3G e le altre imprese di telefonia?
Le disposizioni regionali che fondavano l’obbligo di pagamento dei controlli ARPAT sono state eliminate dall’ordinamento. Le ingiunzioni di pagamento emesse in base a tali norme perdono il proprio fondamento giuridico.
La questione sul regolamento comunale è stata risolta?
No: la Corte ha dichiarato inammissibile la questione relativa all’art. 19 del Regolamento del Comune di Pisa, perché il Tribunale rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza e la non manifesta infondatezza su quel punto specifico.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni; il terzo comma include «ordinamento della comunicazione» tra le materie concorrenti
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, evocato come parametro dal giudice rimettente
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