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La Corte dichiara incostituzionali gli artt. 398, comma 5-bis, e 498, comma 4-ter, c.p.p. nella parte in cui non estendono al maggiorenne infermo di mente vittima di reati sessuali le modalità «protette» di assunzione della testimonianza (luogo separato, vetro specchio, ausilio di esperti) già previste per i minori di sedici anni: l’art. 2 Cost. impone di tutelare la personalità particolarmente fragile di tale testimone.
Di cosa si tratta
Nel processo penale per reati sessuali, la legge prevedeva modalità di esame «protette» (luogo neutro, vetro specchio, esperto di supporto) solo per i minori di sedici anni. Due giudici avevano dubitato che tale limite fosse costituzionalmente legittimo quando la persona offesa, pur adulta, fosse un infermo di mente: in quel caso il confronto diretto con l’imputato può causare un trauma grave e compromettere l’autenticità della deposizione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Biella e il GIP di Ariano Irpino sollevavano questione di legittimità degli artt. 498, commi 4-bis e 4-ter, e 398, comma 5-bis, c.p.p., nella parte in cui non consentivano al giudice di adottare le modalità protette di escussione per il maggiorenne infermo di mente vittima di violenza sessuale. I parametri erano gli artt. 2, 3, 24, 32 e 111 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara incostituzionali l’art. 398, comma 5-bis (incidente probatorio) e l’art. 498, comma 4-ter c.p.p. (esame con vetro specchio) nella parte in cui non estendono le modalità protette al maggiorenne infermo di mente. Il giudice deve poter valutare in concreto se la fragiltà del testimone renda necessario tale regime speciale. Dichiara invece non fondata la questione sull’art. 498, comma 4-bis, poiché la dichiarazione additiva sul comma 5-bis già estende automaticamente quell’ambito.
Il principio
Il principio costituzionale di tutela della persona (art. 2 Cost.) e il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) impongono di estendere al maggiorenne infermo di mente, vittima di reati sessuali, le modalità protette di testimonianza previste per il minore di sedici anni, quando il giudice riscontri in concreto la necessità di prevenire pregiudizi alla personalità del teste.
Domande e risposte
Cosa sono le «modalità protette» di testimonianza?
Sono modalità speciali di assunzione della prova previste per i soggetti vulnerabili: il giudice può disporre l’esame in un luogo diverso dall’aula (anche presso strutture specializzate), con l’ausilio di un esperto, fissando orari adeguati. È inoltre possibile l’uso del vetro specchio con impianto citofonico, che evita il contatto visivo diretto tra il testimone e le parti.
Perché la protezione si applicava solo ai minorenni?
Il legislatore aveva originariamente pensato alle modalità protette per tutelare la personalità del minore. La Corte, con questa sentenza, chiarisce che la stessa fragilità può colpire il maggiorenne infermo di mente e che non vi è ragione costituzionalmente valida per negare a quest’ultimo la medesima tutela.
Chi decide se attivare le modalità protette?
Il giudice, sulla base di una valutazione concreta delle condizioni del testimone e del contesto processuale. La Corte ha sottolineato che tale potere discrezionale è necessario per adattare la tutela alla varietà delle situazioni individuali.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — tutela dei diritti inviolabili della persona umana
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, rilevante per la comparazione tra minore e infermo di mente
- Art. 24 della Costituzione — diritto di agire in giudizio e di difendersi
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