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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione sull’art. 108 c.p.p., sollevata dal GUP del Tribunale di Lecce, che chiedeva al giudice il potere di valutare se la richiesta del termine a difesa fosse realmente finalizzata alla difesa o a scopi ostruzionistici.

Di cosa si tratta

L’art. 108 c.p.p. prevede che il nuovo difensore dell’imputato abbia diritto a un termine per prendere cognizione degli atti, senza che il giudice possa valutarne la fondatezza o l’effettiva necessità. Nel caso in esame, imputato e difensori avevano posto in essere una sequenza di revoche e nomine di difensori con reiterate richieste di termini, con finalità apparentemente ostruzionistiche.

La questione di legittimità costituzionale

Il GUP del Tribunale di Lecce ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, censurando l’art. 108 c.p.p. nella parte in cui non consente al giudice di valutare se il termine a difesa sia stato richiesto effettivamente per ragioni difensive o per finalità ostruzionistiche.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per insufficiente descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza. Il rimettente non aveva spiegato in modo adeguato perché le garanzie difensive costituzionali non potessero già essere bilanciate con gli strumenti interpretativi disponibili.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non fornisce un’adeguata descrizione della fattispecie concreta e non argomenta sufficientemente la non manifesta infondatezza, lasciando alla Corte il compito di supporre le ragioni del dubbio.

Domande e risposte

Cosa prevede il termine a difesa dell’art. 108 c.p.p.?

Quando un imputato nomina un nuovo difensore, questi ha diritto a un termine non inferiore a sette giorni per prendere cognizione degli atti e informarsi sui fatti. Il diritto è automatico e il giudice, secondo la lettera della norma, non può disconoscerlo.

Esistono strumenti per contrastare l’ostruzionismo processuale?

Il sistema processuale prevede diversi rimedi (ad esempio l’art. 497 c.p.p. sulla decadenza dal diritto alla prova in caso di atteggiamenti dilatori), ma la questione se il giudice possa negare il termine a difesa quando ritenuto strumentale è rimasta dibattuta.

La Corte ha mai affrontato questo problema nel merito?

Non con questa pronuncia, che è di mera inammissibilità. La questione sostanziale — se l’art. 108 c.p.p. imponga un diritto assoluto al termine anche in caso di ostruzionismo — è rimasta aperta a ulteriori rimessioni.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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