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La Corte costituzionale dichiara illegittima, in parte, la norma del d.l. n. 66 del 2014 che imponeva alle Regioni misure di contenimento della spesa corrente: irragionevole non prevedere un limite temporale («sino all’anno 2016») ai sacrifici imposti alle autonomie, mentre restano respinte o inammissibili le altre censure.
Di cosa si tratta
Il decreto-legge n. 66 del 2014 (misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) aveva modificato la disciplina dei tagli alla spesa pubblica delle Regioni già introdotta dal d.l. n. 95 del 2012, incidendo sull’obbligo per Regioni e Province autonome di adottare misure di contenimento della spesa corrente. La Regione Veneto impugnò tale intervento.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Veneto, giudice rimettente in via principale, ha impugnato l’art. 24, comma 4, del d.l. n. 66 del 2014 in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost., contestando l’assenza di un limite temporale alle misure di risparmio imposte.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 4, lettera b), nella parte in cui non prevedeva che le misure di contenimento della spesa fossero adottate dalle Regioni e dalle Province autonome «sino all’anno 2016». Ha invece dichiarato inammissibili le censure riferite all’art. 119 Cost. e alla leale collaborazione e non fondate quelle riferite agli artt. 3 e 97 Cost.
Il principio
I vincoli statali di contenimento della spesa regionale, ammissibili come coordinamento della finanza pubblica, devono avere carattere transitorio e un limite temporale definito: l’imposizione di sacrifici finanziari a tempo indeterminato è irragionevole e lesiva dell’autonomia delle Regioni.
Domande e risposte
Cosa è stato dichiarato illegittimo?
La parte della norma che non poneva un termine finale («sino all’anno 2016») alle misure di contenimento della spesa imposte alle Regioni.
Lo Stato può imporre tagli alla spesa regionale?
Sì, nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica, ma i vincoli devono essere temporanei e non a tempo indeterminato.
Tutte le censure del Veneto sono state accolte?
No: solo quella sull’assenza del limite temporale; le altre sono state dichiarate inammissibili o non fondate.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — coordinamento della finanza pubblica nella competenza concorrente.
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria delle Regioni.
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza, parametro dei sacrifici finanziari imposti.
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