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Il Governo impugnava numerose disposizioni dello Statuto della Regione Toscana approvato nel 2004: quelle sui “diritti” degli immigrati, il “riconoscimento delle altre forme di convivenza”, la tutela ambientale, la cooperazione economica. La Corte dichiara inammissibili le questioni sulle norme programmatiche (che non producono obblighi giuridici autonomi) e non fondate le questioni sulle disposizioni organizzative.
Di cosa si tratta
Lo Statuto della Regione Toscana, approvato nel luglio 2004, conteneva un ampio catalogo di “finalità prioritarie” tra cui la promozione del voto agli immigrati, il riconoscimento delle convivenze di fatto, la tutela ambientale, la promozione della cooperazione. Il Presidente del Consiglio impugnava queste disposizioni ritenendole invasive di competenze legislative esclusive dello Stato.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 3 co. 6; 4 co. 1 lettere h), l), m), n), o), p); 32 co. 2; 54 commi 1 e 3; 63 co. 2; 64 co. 2; 70 co. 1; 75 co. 4 dello Statuto toscano, in riferimento a numerosi articoli della Costituzione (tra cui artt. 2, 3, 5, 48, 97, 117, 118, 123, 138).
La decisione della Corte
Inammissibili le questioni sulle norme programmatiche (artt. 3 co. 6; 4 co. 1 lettere h), l), m), n), o), p)): non producono effetti giuridici autonomi e non sono applicabili ai giudizi, quindi non possono ledere competenze legislative statali. Non fondate le questioni sulle disposizioni organizzative (artt. 32 co. 2; 54 co. 1 e 3; 63 co. 2; 64 co. 2; 70 co. 1; 75 co. 4), che rientrano nell’autonomia organizzativa regionale.
Il principio
Gli enunciati programmatici degli statuti regionali — che esprimono finalità e valori senza creare diritti o obblighi giuridici diretti — non possono essere oggetto di un giudizio di costituzionalità in via principale. Una norma “a valenza meramente politico-programmatica” non ha efficacia precettiva e quindi non è idonea a ledere le competenze legislative dello Stato: le questioni su di essa sono inammissibili per difetto di lesività.
Domande e risposte
Cosa significa che una norma è “programmatica” e non “precettiva”?
Una norma programmatica esprime un orientamento, un obiettivo, un valore da perseguire nel tempo: non crea diritti soggettivi esercitabili né obblighi immediatamente eseguibili. Una norma precettiva, al contrario, produce effetti giuridici diretti e vincolanti. Le Corti possono annullare solo norme precettive che ledono competenze altrui.
La Regione Toscana poteva davvero “promuovere il voto agli immigrati”?
La norma impugnata disponeva solo che la Regione “promuove, nel rispetto dei principi costituzionali, l’estensione del diritto di voto agli immigrati”: si trattava di un obiettivo politico, non di una legge che attribuisse concretamente il voto. La Corte ha ritenuto che un simile enunciato non potesse essere impugnato come se fosse già una norma lesiva del riparto di competenze.
Le disposizioni organizzative erano invece fondate? Come mai?
Sì: le norme su accesso agli atti (art. 54), sui rapporti tra Regione ed enti locali (art. 63), sul coordinamento fiscale (art. 64), sulla partecipazione a organi comunitari (art. 70) e sul referendum (art. 75) erano conformi ai principi costituzionali di autonomia regionale e ai principi generali del Titolo V Cost.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, parametro centrale della sentenza
- Art. 123 della Costituzione — contenuto e limiti degli statuti regionali
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.