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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione relativa alla mancata riliquidazione delle pensioni dei dipendenti pubblici (inclusi gli ufficiali sanitari) dalla data del 1° gennaio 1988, in base alla legge n. 141/1985 sulla perequazione pensionistica. Il legislatore ha ampia discrezionalità nel modulare i meccanismi di adeguamento dei trattamenti quiescenziali nel rispetto di esigenze di finanza pubblica.

Di cosa si tratta

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Calabria, ha sollevato questione di legittimità della legge n. 141/1985 sulla perequazione dei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti. Il ricorrente nel giudizio a quo era un ex ufficiale sanitario che chiedeva la riliquidazione della pensione in godimento sulla base degli stipendi in vigore dal 1° gennaio 1988 per il corrispondente personale in attività, richiamandosi alla sent. n. 501/1988 della Corte costituzionale.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte dei conti remittente ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, sostenendo che la mancata previsione della riliquidazione delle pensioni dei dipendenti pubblici collocati a riposo a far data dal 1° gennaio 1988 violasse il principio di eguaglianza e il diritto a una retribuzione adeguata (applicato per analogia alle pensioni).

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta infondatezza. Il legislatore, con la l. n. 448/1998 (misure di finanza pubblica), ha già affrontato il problema della perequazione pensionistica pubblica in modo costituzionalmente compatibile. La mancata previsione di una riliquidazione retroattiva dal 1988 non contrasta con gli artt. 3 e 36 Cost., rientrando nella discrezionalità legislativa in materia previdenziale.

Il principio

La disciplina della perequazione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti pubblici rientra nella discrezionalità del legislatore; la mancata previsione di una riliquidazione retroattiva della pensione non viola di per sé gli artt. 3 e 36 Cost., purché siano garantiti meccanismi di adeguamento del trattamento quiescenziale nel tempo.

Domande e risposte

Che cos’è la perequazione del trattamento pensionistico?

La perequazione è il meccanismo che adegua le pensioni alle variazioni del costo della vita e delle retribuzioni del personale in servizio. Per i dipendenti pubblici è disciplinata da specifiche leggi che stabiliscono i criteri e le decorrenze del ricalcolo del trattamento quiescenziale.

Qual era la portata della sent. n. 501/1988 richiamata dal ricorrente?

La sentenza n. 501/1988 della Corte costituzionale aveva affermato il diritto di alcune categorie di pensionati pubblici alla riliquidazione del trattamento pensionistico sulla base degli stipendi dei colleghi in servizio. Tuttavia l’ambito di applicazione e le decorrenze di quella pronuncia erano stati oggetto di interpretazioni divergenti, poi parzialmente composte dalla legislazione successiva.

L’art. 36 Cost. si applica alle pensioni?

Sì, ma in via interpretativa. L’art. 36 Cost. garantisce la retribuzione sufficiente al lavoratore. La Corte ha esteso per analogia tale principio alle pensioni, che devono garantire al pensionato un tenore di vita correlato a quello assicurato in costanza di rapporto di lavoro, pur con ampi margini di discrezionalità legislativa nella modulazione concreta.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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