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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8-bis del d.l. 136/2004 nella parte relativa agli incarichi di presidenza e, in via conseguenziale, dell’intera disposizione: la norma consentiva una sostituzione automatica dei vertici di enti pubblici in contrasto con il principio di buon andamento.
Di cosa si tratta
Il TAR Puglia (sezione di Lecce) era investito di un ricorso di dipendenti pubblici colpiti da misure di «spoils system» disposte dall’art. 8-bis del decreto-legge 136/2004. Quella norma prevedeva la decadenza automatica degli incarichi direttivi e di presidenza di determinati enti pubblici all’insediamento di un nuovo governo. Il TAR sollevava questione di legittimità in riferimento ai principi costituzionali sull’organizzazione pubblica.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Puglia impugnò l’art. 8-bis del d.l. 28 maggio 2004, n. 136 (convertito dalla l. 186/2004), in riferimento agli artt. 3, 4, 38 e 97 della Costituzione. La norma prevedeva la decadenza automatica, al cambio di governo, degli incarichi di presidenza e direzione di enti pubblici, violando secondo il rimettente il principio di imparzialità e buon andamento della P.A.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8-bis nella parte relativa agli incarichi di presidenza. Dichiara poi, ai sensi dell’art. 27 l. 87/1953, l’illegittimità costituzionale della parte residua dello stesso articolo. La decadenza automatica da incarichi di vertice al cambio di governo viola i principi di buon andamento e imparzialità della P.A. garantiti dall’art. 97 Cost.
Il principio
Il meccanismo dello spoils system, che prevede la decadenza automatica degli incarichi direttivi di enti pubblici al mutare della compagine governativa, è incostituzionale quando si estende a soggetti che svolgono funzioni tecniche o di garanzia: viola l’art. 97 Cost. sui principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione pubblica.
Domande e risposte
Cos’è lo spoils system?
Lo spoils system è il meccanismo per cui i nuovi titolari del potere esecutivo possono sostituire i vertici delle strutture amministrative con persone di propria fiducia. È costituzionalmente ammissibile per gli incarichi prettamente fiduciari, ma non per quelli a garanzia di indipendenza e continuità dell’azione amministrativa.
Perché la Corte ha dichiarato illegittima anche la «parte residua» della norma?
Ai sensi dell’art. 27 l. 87/1953 (legge sulla Corte costituzionale), quando la parziale illegittimità rende il restante testo privo di senso o applicabile in modo contrario alla Costituzione, la Corte può estendere la dichiarazione di illegittimità in via conseguenziale.
Quali incarichi sono invece compatibili con lo spoils system?
Gli incarichi strettamente politico-fiduciari (gabinetto, ufficio di diretta collaborazione del ministro) possono decadere al cambio di governo. Quelli che richiedono continuità, imparzialità e competenza tecnica no.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza e uguaglianza
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