Testo dell'articoloVigente
Con l’ordinanza n. 5317 del 2025 la Sezione tributaria della Corte di Cassazione conferma che le spese di sponsorizzazione a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, entro 200.000 euro l’anno, godono di una presunzione legale di inerenza e congruità (art. 90, comma 8, L. 289/2002), ma il contribuente deve comunque provare l’effettività della spesa e il concreto svolgimento dell’attività pubblicitaria: non bastano fatture e bonifici. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗
La vicenda
Un’impresa deduce dal reddito d’impresa le spese di sponsorizzazione erogate a favore di un’associazione sportiva dilettantistica (ASD). L’Agenzia delle Entrate nega la deduzione: non sarebbe stata dimostrata l’effettiva attività promozionale a beneficio dell’impresa sponsor. Il contribuente impugna invocando la presunzione legale di inerenza e congruità prevista per le sponsorizzazioni sportive entro il tetto di legge. La controversia giunge in Cassazione.
La questione giuridica
Il problema è il perimetro della presunzione di cui all’art. 90, comma 8, L. 289/2002: essa rende automatica la deducibilità una volta provato il pagamento, oppure copre soltanto i profili di inerenza e congruità, lasciando a carico del contribuente l’onere di provare gli altri presupposti di fatto, e in particolare l’effettivo svolgimento della pubblicità da parte dello sponsorizzato?
La decisione e il principio di diritto
La Corte chiarisce la portata della norma. L’art. 90, comma 8, L. 289/2002 pone, per le sponsorizzazioni a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche entro il limite di 200.000 euro, una presunzione legale di inerenza e congruità del costo. Ne consegue che sono irrilevanti le valutazioni dell’ufficio sull’antieconomicità o sulla sproporzione della spesa.
La presunzione, però, copre soltanto l’inerenza e la congruità e non esonera il contribuente dal provare i presupposti di fatto della deduzione: l’esistenza del rapporto contrattuale, l’effettività del pagamento e, soprattutto, l’effettivo svolgimento di una specifica attività promozionale da parte del soggetto sponsorizzato a vantaggio dello sponsor. Non è sufficiente esibire fatture e bonifici: occorre dimostrare che il servizio pubblicitario è stato concretamente realizzato. L’onere della prova grava interamente sul contribuente.
Il principio: la presunzione legale di inerenza e congruità delle spese di sponsorizzazione a favore di associazioni sportive dilettantistiche, entro il limite di legge, non esonera il contribuente dall’onere di provare l’effettività della spesa e il concreto svolgimento dell’attività pubblicitaria da parte dello sponsorizzato.
Cosa copre e cosa non copre la presunzione
| Profilo | Coperto dalla presunzione? | Onere del contribuente |
|---|---|---|
| Inerenza del costo | Sì (entro 200.000 €) | – |
| Congruità / proporzione | Sì | – (irrilevante l’antieconomicità) |
| Esistenza del contratto | No | Provare il rapporto contrattuale |
| Effettività del pagamento | No | Provare l’avvenuto esborso |
| Effettivo svolgimento della pubblicità | No | Provare l’attività promozionale concreta |
Le norme commentate
Art. 90, comma 8, L. 289/2002 – qualifica come spese di pubblicità, deducibili nel limite annuo di 200.000 euro, i corrispettivi in denaro o in natura a favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e altri enti sportivi, a fronte della promozione dell’immagine o dei prodotti dello sponsor. Da qui la presunzione di inerenza e congruità.
Art. 108 TUIR – disciplina la deducibilità delle spese di pubblicità e di rappresentanza nel reddito d’impresa, cornice generale entro cui si colloca la disciplina speciale delle sponsorizzazioni sportive.
Conseguenze pratiche
Per dedurre le sponsorizzazioni sportive non bastano il contratto e il pagamento: occorre documentare l’attività pubblicitaria effettiva. Servono prove concrete dell’esposizione del marchio e della visibilità ottenuta, da conservare a fronte di un eventuale controllo. La presunzione di congruità protegge dall’eccezione di sproporzione, ma non dall’eccezione di inesistenza dell’attività promozionale.
Spunti pratici
- Raccogliere il materiale promozionale: foto del marchio su divise, striscioni, impianti, locandine, manifesti, pagine web e social dell’ASD.
- Dettagliare il contratto: indicare con precisione le prestazioni pubblicitarie dovute e i mezzi di diffusione.
- Documentare i pagamenti con mezzi tracciabili e conservare le fatture.
- Verificare il tetto dei 200.000 euro annui entro cui opera la presunzione.
Esempio
Tizio S.r.l. versa 50.000 euro a una ASD e detrae il costo esibendo solo fattura e bonifico: in caso di accertamento la deduzione è a rischio, perché manca la prova dell’attività promozionale. Caia S.r.l., invece, conserva foto del proprio logo sulle divise della squadra, gli striscioni allo stadio e i post pubblicati: la sua deduzione è solida, perché dimostra il concreto svolgimento della pubblicità.
Orientamento
La pronuncia si inserisce in un indirizzo ormai consolidato della Sezione tributaria, che riconosce la presunzione di inerenza e congruità ma ne circoscrive la portata, ribadendo che resta a carico del contribuente la prova dell’effettività del rapporto e dell’attività pubblicitaria realizzata. Approfondimenti nella sezione TUIR.
Fonti
- Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 2025, n. 5317.
- Art. 90, comma 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289.
- Art. 108 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
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Domande frequenti
Le sponsorizzazioni alle ASD sono sempre deducibili?
Entro 200.000 euro l'anno opera una presunzione legale di inerenza e congruità, che neutralizza le contestazioni di sproporzione o antieconomicità. Resta però l'onere di provare l'effettività della spesa e dell'attività pubblicitaria svolta dallo sponsorizzato.
Bastano fatture e bonifici per dedurre la sponsorizzazione?
No. Secondo Cass. 5317/2025 la documentazione contabile non è sufficiente: occorre dimostrare che la pubblicità è stata concretamente realizzata (foto del marchio, striscioni, materiale promozionale, presenza su divise e impianti).
Cosa copre esattamente la presunzione dell'art. 90 L. 289/2002?
Copre soltanto l'inerenza e la congruità del costo. Non copre l'esistenza del contratto, l'effettività del pagamento e, soprattutto, l'effettivo svolgimento dell'attività promozionale, che restano a carico del contribuente.
L'ufficio può contestare la sproporzione della spesa?
No, entro il limite dei 200.000 euro: la presunzione di congruità rende irrilevanti le valutazioni sull'antieconomicità o sulla sproporzione del costo. L'ufficio può invece contestare la mancata prova dell'attività pubblicitaria.
Quale documentazione conviene conservare?
Contratto dettagliato con le prestazioni pubblicitarie, fatture, pagamenti tracciabili e, soprattutto, prove dell'esposizione del marchio: fotografie, striscioni, locandine, manifesti, immagini delle divise e degli impianti, contenuti web e social.