Testo dell'articoloVigente
Materia: Redditi d’impresa / spese di sponsorizzazione · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 2025, n. 5317
- Le spese di sponsorizzazione a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, entro 200.000 euro l’anno, godono di una presunzione legale di inerenza e congruità (art. 90, comma 8, L. 289/2002).
- La presunzione rende irrilevanti le valutazioni su antieconomicità o sproporzione del costo…
- …ma non esonera dal provare l’effettività della spesa e, soprattutto, l’effettivo svolgimento dell’attività pubblicitaria da parte dello sponsorizzato: non bastano fatture e bonifici.
Il caso
Un’impresa deduce spese di sponsorizzazione a favore di un’associazione sportiva dilettantistica. L’Agenzia delle Entrate nega la deduzione, contestando che non sia stata dimostrata l’effettiva attività promozionale.
La decisione
La Corte ricorda che l’art. 90, comma 8, della legge 289/2002 pone, per le sponsorizzazioni a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche entro il limite di 200.000 euro, una presunzione legale (qualificata da gran parte della giurisprudenza come assoluta) di inerenza e congruità del costo. Di conseguenza, sono irrilevanti le valutazioni dell’ufficio sull’antieconomicità o sulla sproporzione della spesa.
Questa presunzione, tuttavia, copre soltanto l’inerenza e la congruità, e non esonera il contribuente dal provare i presupposti di fatto della deduzione: l’esistenza del rapporto contrattuale, l’effettività del pagamento e, soprattutto, l’effettivo svolgimento di una specifica attività promozionale da parte del soggetto sponsorizzato. Non è sufficiente esibire fatture e bonifici: occorre dimostrare che il servizio pubblicitario è stato concretamente realizzato.
Il principio di diritto
La presunzione legale di inerenza e congruità delle spese di sponsorizzazione in favore di associazioni sportive dilettantistiche, entro il limite di legge, non esonera il contribuente dall’onere di provare l’effettività della spesa e il concreto svolgimento dell’attività pubblicitaria da parte dello sponsorizzato.
Implicazioni pratiche
Per dedurre le sponsorizzazioni sportive non basta il contratto e il pagamento: occorre documentare l’attività pubblicitaria effettiva (fotografie, materiale promozionale, esposizione del marchio, locandine, manifesti, presenza su divise e impianti). La presunzione di congruità protegge dall’eccezione di sproporzione, ma non copre l’effettività: è questa che il contribuente deve poter provare in caso di controllo. Approfondimenti nella sezione TUIR.
Domande frequenti
Le sponsorizzazioni alle ASD sono sempre deducibili?
Entro 200.000 euro vale una presunzione di inerenza e congruità, che neutralizza le contestazioni di sproporzione; ma devi comunque provare l’effettività della spesa e dell’attività pubblicitaria svolta.
Bastano fatture e bonifici?
No. Occorre dimostrare che la pubblicità è stata concretamente realizzata (foto, materiale, esposizione del marchio): la sola documentazione contabile non è sufficiente.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 2025, n. 5317 (e ordinanze nn. 20900/2024 e 23368/2024).
- Art. 90, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; art. 108 del TUIR.
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