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Con la sentenza n. 87 del 2021 la Corte costituzionale dichiara in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sollevate sulle regole relative alle spese di giudizio nei procedimenti per responsabilità sanitaria. La disciplina impugnata supera il vaglio di costituzionalità.

Di cosa si tratta

Chi promuove una causa per responsabilità sanitaria affronta anche il tema delle spese di giudizio e del contributo unificato. Il giudice rimettente dubitava che alcune regole su tali costi penalizzassero il danneggiato e ostacolassero la tutela del diritto alla salute. La Corte era chiamata a verificarne la legittimità.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Firenze, in una causa contro un’azienda sanitaria, ha sollevato questioni sul combinato disposto dell’art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002 (spese di giustizia), dell’art. 8, commi 1 e 2, della legge n. 24 del 2017 (responsabilità sanitaria) e degli artt. 91, 669-septies e 669-quaterdecies del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 32 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni relative all’art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002 e agli artt. 91, 669-quaterdecies e 669-septies cod. proc. civ., nonché quelle sull’art. 8, commi 1 e 2, della legge n. 24 del 2017 riferite agli artt. 2 e 32 Cost.; ha invece dichiarato non fondate le questioni sull’art. 8, commi 1 e 2, della legge n. 24 del 2017 riferite agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Il principio

La disciplina delle spese di giudizio e del tentativo obbligatorio di conciliazione nelle cause di responsabilità sanitaria, per come impugnata, non viola i principi di uguaglianza e di tutela giurisdizionale: le relative censure sono in parte inammissibili e, per quanto scrutinato nel merito, non fondate.

Domande e risposte

La Corte ha cambiato le regole sulle spese nelle cause sanitarie?

No. Le questioni sono state in parte dichiarate inammissibili e in parte non fondate: la disciplina è rimasta in vigore.

Quali diritti erano richiamati dal giudice?

La tutela del diritto alla salute (art. 32), il diritto di difesa (art. 24), il principio di uguaglianza (art. 3) e i diritti inviolabili (art. 2).

Cosa distingue le parti inammissibili da quelle infondate?

Le prime non sono state esaminate nel merito per difetti della questione; le seconde sono state esaminate e ritenute non in contrasto con la Costituzione.

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