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Con la sentenza n. 88 del 2021 la Corte costituzionale salva la legge della Toscana sulle autorizzazioni e la vigilanza nel trasporto sanitario: in parte le questioni sono inammissibili, in parte non fondate.

Di cosa si tratta

Il trasporto sanitario — ambulanze e servizi collegati — tocca la materia «tutela della salute», dove Stato e Regioni si dividono i compiti: lo Stato fissa i principi, le Regioni li attuano. Lo Stato contestava che la Toscana avesse oltrepassato questo confine nel disciplinare autorizzazioni e vigilanza.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, comma 2, e 4, commi 1, lettera a), 2, lettera a), 3, lettera a), e 4, della legge della Regione Toscana n. 83 del 2019 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario), in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, relativo alla potestà legislativa concorrente.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione relativa all’art. 2, comma 2, della legge regionale e non fondate le questioni relative all’art. 4, commi 1, lettera a), 2, lettera a), 3, lettera a), e 4, della stessa legge, entrambe promosse in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Il principio

Nelle materie di competenza concorrente, come la tutela della salute, la Regione può disciplinare le autorizzazioni e la vigilanza sulle attività di trasporto sanitario senza violare l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, purché rispetti i principi fondamentali fissati dallo Stato; nel caso esaminato le censure statali non hanno colto un effettivo contrasto.

Domande e risposte

La legge toscana sul trasporto sanitario è rimasta in vigore?

Sì. Le questioni sono state in parte dichiarate inammissibili e in parte non fondate, quindi la disciplina regionale non è stata annullata.

Di che tipo di competenza si tratta?

Di competenza concorrente in materia di tutela della salute: lo Stato detta i principi, la Regione li attua con la propria legislazione.

Perché una questione è stata dichiarata inammissibile?

Perché relativa all’art. 2, comma 2, della legge regionale: la Corte non ne ha esaminato il merito per come era posta la censura.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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