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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sull’art. 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, in materia di spese di lite a fronte di una proposta conciliativa rifiutata.

Di cosa si tratta

Nel rito del lavoro, la disciplina sulle spese processuali può addossarle alla parte che rifiuta una proposta conciliativa poi rivelatasi più vantaggiosa. La Corte d’appello di Napoli ha dubitato della legittimità costituzionale di tale meccanismo.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Napoli, sezione lavoro, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, in combinato disposto con l’art. 420, primo comma, dello stesso codice, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 117, primo comma, della Costituzione (in relazione a CEDU e CDFUE).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 91, primo comma, secondo periodo, cod. proc. civ. e non fondate quelle sull’art. 420, primo comma, cod. proc. civ.

Il principio

La disciplina delle spese processuali collegata al rifiuto di una proposta conciliativa, anche nel rito del lavoro, non viola il diritto di difesa né gli altri principi costituzionali e convenzionali invocati.

Domande e risposte

Cosa prevede la norma contestata?

L’art. 91, primo comma, secondo periodo, cod. proc. civ. consente di addossare le spese alla parte che ha rifiutato una proposta conciliativa poi risultata più conveniente dell’esito della causa.

Quale è stato l’esito?

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 91 e non fondate quelle sull’art. 420: le norme restano in vigore.

Quali parametri erano invocati?

Gli artt. 3, 4, 24, 35 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alla CEDU e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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