Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 77 del 2018 la Corte costituzionale interviene sulla compensazione delle spese di lite, dichiarando illegittimo l’art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non consentiva al giudice di compensare le spese anche per «altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni». Un principio che si riflette direttamente sul processo tributario (art. 15 D.Lgs. 546/1992), dove vale la regola: chi perde paga, la compensazione è l’eccezione. · Leggi il testo integrale (Consulta OnLine) ↗

La vicenda

Nel processo (anche tributario) accade che il giudice, pur dando torto a una parte, compensi le spese senza un’adeguata motivazione, lasciando la parte vittoriosa priva del rimborso di quanto sostenuto per difendersi. La questione di legittimità riguarda proprio i limiti entro cui il giudice può derogare al principio di soccombenza dopo la riforma del 2014, che aveva irrigidito le ipotesi di compensazione.

La questione giuridica

Il punto è se l’elenco tassativo di ragioni di compensazione introdotto dalla riforma – soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza – fosse compatibile con i principi costituzionali di ragionevolezza e uguaglianza (artt. 3 e 24 Cost.), oppure se escludesse irragionevolmente situazioni del tutto analoghe e ugualmente meritevoli di giustificare la compensazione.

La decisione e il principio di diritto

La Corte costituzionale, con sentenza additiva n. 77/2018, dichiara l’illegittimità dell’art. 92, comma 2, c.p.c. «nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni». La rigidità del catalogo chiuso, secondo la Corte, violava il principio di ragionevolezza, irrigidendo oltre misura la disciplina e trattando in modo identico situazioni diverse.

Restano fermi i presìdi: le gravi ed eccezionali ragioni devono essere indicate espressamente nella motivazione e riguardare circostanze specifiche della controversia decisa, non potendo esprimersi con formule generiche inidonee al controllo. Tra le ipotesi tipiche rientra il ius superveniens (mutamento normativo sopravvenuto, specie se retroattivo) decisivo per l’esito. Restano invece escluse, come gravi ragioni, la modestia della lite o la sua facile soluzione: possono incidere sulla quantificazione del rimborso, non eliminare il diritto della parte vittoriosa.

Il principio: le spese seguono la soccombenza; la compensazione è ammessa solo per soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni – anche diverse da quelle tipizzate ma ad esse analoghe – riferite a circostanze specifiche ed espressamente motivate, non potendo fondarsi sulla mera modestia o facilità della controversia.

Quando si può compensare

Situazione Compensazione ammessa?
Soccombenza reciproca Sì (totale o parziale)
Assoluta novità della questione trattata
Mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti
Altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (es. ius superveniens) Sì, dopo Corte cost. 77/2018, se motivate
Modestia o facile soluzione della lite No (incide solo sulla quantificazione)
Compensazione senza motivazione adeguata No (decisione impugnabile)

Le norme commentate

Art. 15 D.Lgs. 546/1992 – disciplina le spese del processo tributario; dopo la riforma del 2015 recepisce il principio della soccombenza, con condanna della parte che perde al rimborso delle spese e rinvio, per la compensazione, ai criteri dell’art. 92 c.p.c.

Art. 92, comma 2, c.p.c. – regola la compensazione delle spese; è la norma sulla quale incide la sentenza additiva 77/2018, che vi reintroduce la categoria aperta delle «altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni».

Conseguenze pratiche

La parte vittoriosa ha diritto al rimborso delle spese: una compensazione disposta senza adeguata motivazione è impugnabile. Le gravi ed eccezionali ragioni vanno ancorate a circostanze peculiari del caso, ad esempio un’incertezza interpretativa risolta solo da un intervento normativo o giurisprudenziale sopravvenuto.

Spunti pratici

Esempio

Tizio vince il ricorso contro un avviso di accertamento ma il giudice compensa le spese scrivendo solo «sussistono giusti motivi»: la motivazione è generica e Tizio può impugnare il capo sulle spese. Caio, invece, perde perché una legge sopravvenuta retroattiva ha cambiato la disciplina applicabile: qui il giudice può legittimamente compensare per «analoghe gravi ed eccezionali ragioni», dandone conto in motivazione.

Orientamento

La sentenza ha riaperto, in chiave costituzionalmente orientata, la discrezionalità del giudice sulla compensazione, superando il catalogo chiuso del 2014 ma confermando l’obbligo di motivazione specifica. L’indirizzo è recepito anche nel processo tributario tramite il rinvio dell’art. 15 D.Lgs. 546/1992. Approfondimenti nella sezione processo civile.

Fonti

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Domande frequenti

Se vinco il ricorso tributario, mi vengono rimborsate le spese?

Sì, di regola: nel processo tributario vige il principio di soccombenza (art. 15 D.Lgs. 546/1992). La compensazione è eccezionale e va motivata; in mancanza di motivazione adeguata la decisione sulle spese è impugnabile.

Cosa ha stabilito la Corte costituzionale 77/2018?

Ha dichiarato illegittimo l'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non consentiva di compensare le spese anche per «altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni», superando il catalogo chiuso introdotto nel 2014 e restituendo al giudice una discrezionalità motivata.

Quando il giudice può compensare le spese?

In caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni specifiche (come uno ius superveniens decisivo), da indicare espressamente in motivazione.

La modestia o la facilità della lite giustificano la compensazione?

No. Secondo la Corte costituzionale non costituiscono gravi ed eccezionali ragioni: possono incidere sulla quantificazione del rimborso, ma non eliminano il diritto della parte vittoriosa alle spese.

Posso impugnare una compensazione delle spese non motivata?

Sì. La compensazione richiede una motivazione specifica ancorata a circostanze peculiari della controversia; una formula generica o apparente rende il capo sulle spese impugnabile.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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