Testo dell'articoloVigente
Con la sentenza n. 77 del 2018 la Corte costituzionale interviene sulla compensazione delle spese di lite, dichiarando illegittimo l’art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non consentiva al giudice di compensare le spese anche per «altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni». Un principio che si riflette direttamente sul processo tributario (art. 15 D.Lgs. 546/1992), dove vale la regola: chi perde paga, la compensazione è l’eccezione. · Leggi il testo integrale (Consulta OnLine) ↗
La vicenda
Nel processo (anche tributario) accade che il giudice, pur dando torto a una parte, compensi le spese senza un’adeguata motivazione, lasciando la parte vittoriosa priva del rimborso di quanto sostenuto per difendersi. La questione di legittimità riguarda proprio i limiti entro cui il giudice può derogare al principio di soccombenza dopo la riforma del 2014, che aveva irrigidito le ipotesi di compensazione.
La questione giuridica
Il punto è se l’elenco tassativo di ragioni di compensazione introdotto dalla riforma – soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza – fosse compatibile con i principi costituzionali di ragionevolezza e uguaglianza (artt. 3 e 24 Cost.), oppure se escludesse irragionevolmente situazioni del tutto analoghe e ugualmente meritevoli di giustificare la compensazione.
La decisione e il principio di diritto
La Corte costituzionale, con sentenza additiva n. 77/2018, dichiara l’illegittimità dell’art. 92, comma 2, c.p.c. «nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni». La rigidità del catalogo chiuso, secondo la Corte, violava il principio di ragionevolezza, irrigidendo oltre misura la disciplina e trattando in modo identico situazioni diverse.
Restano fermi i presìdi: le gravi ed eccezionali ragioni devono essere indicate espressamente nella motivazione e riguardare circostanze specifiche della controversia decisa, non potendo esprimersi con formule generiche inidonee al controllo. Tra le ipotesi tipiche rientra il ius superveniens (mutamento normativo sopravvenuto, specie se retroattivo) decisivo per l’esito. Restano invece escluse, come gravi ragioni, la modestia della lite o la sua facile soluzione: possono incidere sulla quantificazione del rimborso, non eliminare il diritto della parte vittoriosa.
Il principio: le spese seguono la soccombenza; la compensazione è ammessa solo per soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni – anche diverse da quelle tipizzate ma ad esse analoghe – riferite a circostanze specifiche ed espressamente motivate, non potendo fondarsi sulla mera modestia o facilità della controversia.
Quando si può compensare
| Situazione | Compensazione ammessa? |
|---|---|
| Soccombenza reciproca | Sì (totale o parziale) |
| Assoluta novità della questione trattata | Sì |
| Mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti | Sì |
| Altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (es. ius superveniens) | Sì, dopo Corte cost. 77/2018, se motivate |
| Modestia o facile soluzione della lite | No (incide solo sulla quantificazione) |
| Compensazione senza motivazione adeguata | No (decisione impugnabile) |
Le norme commentate
Art. 15 D.Lgs. 546/1992 – disciplina le spese del processo tributario; dopo la riforma del 2015 recepisce il principio della soccombenza, con condanna della parte che perde al rimborso delle spese e rinvio, per la compensazione, ai criteri dell’art. 92 c.p.c.
Art. 92, comma 2, c.p.c. – regola la compensazione delle spese; è la norma sulla quale incide la sentenza additiva 77/2018, che vi reintroduce la categoria aperta delle «altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni».
Conseguenze pratiche
La parte vittoriosa ha diritto al rimborso delle spese: una compensazione disposta senza adeguata motivazione è impugnabile. Le gravi ed eccezionali ragioni vanno ancorate a circostanze peculiari del caso, ad esempio un’incertezza interpretativa risolta solo da un intervento normativo o giurisprudenziale sopravvenuto.
Spunti pratici
- Chiedere sempre la condanna alle spese in caso di vittoria: è la regola, non un favore del giudice.
- Verificare la motivazione di un’eventuale compensazione: se generica o apparente, è motivo di impugnazione.
- Valorizzare lo ius superveniens tra le gravi ragioni quando un mutamento normativo ha inciso sull’esito.
- Mettere in conto il rischio spese nella valutazione di convenienza del contenzioso tributario.
Esempio
Tizio vince il ricorso contro un avviso di accertamento ma il giudice compensa le spese scrivendo solo «sussistono giusti motivi»: la motivazione è generica e Tizio può impugnare il capo sulle spese. Caio, invece, perde perché una legge sopravvenuta retroattiva ha cambiato la disciplina applicabile: qui il giudice può legittimamente compensare per «analoghe gravi ed eccezionali ragioni», dandone conto in motivazione.
Orientamento
La sentenza ha riaperto, in chiave costituzionalmente orientata, la discrezionalità del giudice sulla compensazione, superando il catalogo chiuso del 2014 ma confermando l’obbligo di motivazione specifica. L’indirizzo è recepito anche nel processo tributario tramite il rinvio dell’art. 15 D.Lgs. 546/1992. Approfondimenti nella sezione processo civile.
Fonti
- Corte costituzionale, sentenza n. 77 del 2018.
- Art. 92, comma 2, codice di procedura civile.
- Art. 15 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
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Domande frequenti
Se vinco il ricorso tributario, mi vengono rimborsate le spese?
Sì, di regola: nel processo tributario vige il principio di soccombenza (art. 15 D.Lgs. 546/1992). La compensazione è eccezionale e va motivata; in mancanza di motivazione adeguata la decisione sulle spese è impugnabile.
Cosa ha stabilito la Corte costituzionale 77/2018?
Ha dichiarato illegittimo l'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non consentiva di compensare le spese anche per «altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni», superando il catalogo chiuso introdotto nel 2014 e restituendo al giudice una discrezionalità motivata.
Quando il giudice può compensare le spese?
In caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni specifiche (come uno ius superveniens decisivo), da indicare espressamente in motivazione.
La modestia o la facilità della lite giustificano la compensazione?
No. Secondo la Corte costituzionale non costituiscono gravi ed eccezionali ragioni: possono incidere sulla quantificazione del rimborso, ma non eliminano il diritto della parte vittoriosa alle spese.
Posso impugnare una compensazione delle spese non motivata?
Sì. La compensazione richiede una motivazione specifica ancorata a circostanze peculiari della controversia; una formula generica o apparente rende il capo sulle spese impugnabile.