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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 295 del codice di procedura civile, sollevata dalla Corte d’appello di Venezia in un giudizio di separazione. Il giudice rimettente chiedeva se fosse costituzionalmente imposto prevedere la sospensione necessaria del processo civile in attesa della definizione del processo penale avente ad oggetto lo stesso fatto. La questione è stata ritenuta inammissibile per difetto di motivazione adeguata.

Di cosa si tratta

Il caso trae origine da un giudizio di separazione con addebito davanti alla Corte d’appello di Venezia: l’addebito era fondato su un unico fatto storico (atti libidinosi verso una nipote) per il quale era pendente un procedimento penale. Il giudice civile si chiedeva se dovesse sospendere il giudizio in attesa dell’esito penale, data la mancanza della cosiddetta «pregiudiziale penale» nell’ordinamento vigente.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 295 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la sospensione necessaria del processo civile in attesa della definizione del processo penale quando il giudice civile debba giudicare di un fatto-reato. Parametro: art. 24 della Costituzione (diritto di difesa). Rimettente: Corte d’appello di Venezia.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. La decisione non entra nel merito: la questione è stata giudicata inammissibile per non aver adeguatamente motivato la rilevanza e la non manifesta infondatezza nel caso concreto.

Il principio

La questione di costituzionalità dell’art. 295 c.p.c. è inammissibile ove il giudice rimettente non abbia motivato con sufficiente precisione la rilevanza della questione e il contrasto con il parametro costituzionale invocato.

Domande e risposte

Esiste ancora la «pregiudiziale penale» nel nostro ordinamento?

No. L’abrogazione dell’art. 3 c.p.p. del 1930 e la nuova formulazione dell’art. 295 c.p.c. hanno introdotto il principio della completa autonomia dei due giudizi, civile e penale.

Cosa intende la Corte d’appello per carenza di garanzie nel processo civile?

Il giudice rimettente sottolineava che nel civile la contestazione è generica, il giudice non ha poteri istruttori autonomi e le prove sono diverse da quelle penali, con possibili esiti difformi sui medesimi fatti.

Perché la questione è inammissibile?

Perché il giudice rimettente non ha fornito motivazione adeguata sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo e sul perché la norma violerebbe specificamente l’art. 24 Cost.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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