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La questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, c.p.p. — nella parte in cui non prevede l’incompatibilità a svolgere l’udienza preliminare per il giudice che, quale componente del Tribunale del riesame, abbia deliberato l’annullamento di un sequestro per difetto di fumus commissi delicti — è manifestamente infondata secondo la Corte. Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Savona aveva sollevato la questione in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, ma la Corte ha ritenuto che la fattispecie non integri un’ipotesi di incompatibilità costituzionalmente necessaria.
Di cosa si tratta
Il caso riguarda un giudice dell’udienza preliminare (GUP) del Tribunale di Savona che, in precedenza, aveva fatto parte del Tribunale del riesame e aveva concorso a pronunciare l’annullamento di un sequestro preventivo per carenza del fumus commissi delicti. Ora, dovendo celebrare l’udienza preliminare per gli stessi imputati e per gli stessi reati, dubitava di poter procedere senza incorrere in una violazione del principio di imparzialità del giudice.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità a svolgere l’udienza preliminare del giudice che, quale componente del Tribunale del riesame, abbia concorso a deliberare l’annullamento di un decreto di sequestro per mancanza del fumus commissi delicti. Parametri: artt. 3 e 111 della Costituzione (uguaglianza e giusto processo). Rimettente: GUP del Tribunale di Savona.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. Secondo la Corte, la valutazione compiuta in sede di riesame sul fumus commissi delicti è funzionalmente distinta da quella propria dell’udienza preliminare, né il precedente apprezzamento del giudice impone un vincolo tale da compromettere la sua imparzialità nel giudizio successivo. La situazione non rientra nelle ipotesi di incompatibilità di cui all’art. 34 c.p.p. né in quelle di astensione.
Il principio
L’aver partecipato, come componente del Tribunale del riesame, alla decisione di annullare un sequestro per difetto di fumus commissi delicti non determina l’incompatibilità costituzionalmente necessaria del giudice a svolgere l’udienza preliminare per gli stessi fatti: le valutazioni compiute in sede cautelare e in sede dibattimentale hanno oggetto e finalità distinte.
Domande e risposte
Che cos’è il fumus commissi delicti?
Il fumus commissi delicti è la astratta configurabilità del reato ipotizzato: è il requisito che il Tribunale del riesame valuta per decidere se un sequestro debba essere mantenuto o annullato.
Perché il GUP aveva sollevato la questione?
Il GUP si trovava nell’alternativa di contraddire le tesi affermate nell’ordinanza di riesame cui aveva partecipato oppure di prosciogliere gli imputati, e riteneva di non poter ricorrere all’astensione.
La questione era già stata affrontata in precedenza?
Sì, il GUP stesso dava atto in ordinanza che la Corte si era già espressa su fattispecie simili, il che ha contribuito alla declaratoria di manifesta infondatezza.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — art. 111 Cost. — principio del giusto processo e dell’imparzialità del giudice
- Art. 3 della Costituzione — art. 3 Cost. — principio di uguaglianza, richiamato come parametro dal rimettente
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