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La Corte costituzionale ha risolto il conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione Siciliana, dichiarando che spettava allo Stato — e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri — adottare il decreto con cui era stata accertata la sospensione di Salvatore Cuffaro dalla carica di Presidente della Regione siciliana e di deputato regionale, ai sensi della legge antimafia, a seguito della sua condanna penale non definitiva.
Di cosa si tratta
Il 18 gennaio 2008 il Tribunale di Palermo aveva condannato Salvatore Cuffaro, allora Presidente della Regione siciliana, per rivelazione di segreti d’ufficio e favoreggiamento personale. In applicazione dell’art. 15, comma 4-bis, della legge n. 55 del 1990 (legge antimafia), che prevede la sospensione obbligatoria dalle cariche pubbliche in caso di condanna non definitiva per determinati reati, il Presidente del Consiglio aveva adottato un decreto che accertava tale sospensione. Cuffaro, nel frattempo, aveva già rassegnato le dimissioni. La Regione Siciliana ha impugnato il decreto davanti alla Corte costituzionale tramite conflitto di attribuzioni, sostenendo che lo statuto speciale regolasse autonomamente la materia e che il decreto fosse inapplicabile.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Siciliana ha promosso conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato in riferimento agli artt. 8, 9 e 10 del R.d.lgs. n. 455/1946 (Statuto della Regione siciliana), sostenendo che lo status del Presidente della Regione siciliana fosse integralmente regolato dallo statuto speciale e che la legge statale n. 55/1990 non potesse trovare applicazione nei confronti di una figura disciplinata da norme di rango costituzionale regionale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato che spettava allo Stato adottare il decreto presidenziale di sospensione. La legge n. 55/1990 è applicabile anche al Presidente della Regione siciliana, in quanto la materia della prevenzione della delinquenza di tipo mafioso è di esclusiva competenza statale e i meccanismi di sospensione da cariche pubbliche per condanne penali rispondono a esigenze di ordine pubblico che prevalgono sull’autonomia statutaria regionale.
Il principio
Lo statuto speciale di una Regione a autonomia differenziata non può sottrarre i titolari di cariche regionali all’applicazione delle norme statali in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso. La legge antimafia, nella parte in cui prevede la sospensione obbligatoria dalle cariche pubbliche in caso di condanna non definitiva per determinati reati, trova applicazione su tutto il territorio nazionale, incluse le Regioni a statuto speciale.
Domande e risposte
Cosa prevede la legge n. 55/1990 sulla sospensione dalle cariche?
L’art. 15 della legge n. 55/1990 (modificato dalla legge n. 16/1992 e successive) prevede la sospensione di diritto dalle cariche di governo, regionali e locali per chi riporti una condanna non definitiva per una serie di reati, tra cui quelli di tipo mafioso e altri gravi reati contro la pubblica amministrazione.
Perché la Regione Siciliana riteneva inapplicabile la sospensione?
La difesa regionale sosteneva che lo statuto speciale siciliano disciplinasse in modo autonomo e completo lo status del Presidente della Regione, e che pertanto una legge ordinaria statale non potesse incidere su tale posizione senza modificare lo statuto stesso.
Il decreto era ancora rilevante visto che Cuffaro si era dimesso?
Sì, perché il decreto accertava la sospensione con effetto retroattivo dal 18 gennaio 2008, data della condanna, e poteva avere conseguenze giuridiche su atti adottati in quel periodo. Inoltre, la questione di principio sulla competenza statale aveva rilievo generale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza
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