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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione del Tribunale di Messina (per motivazione per relationem) e ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Trapani per rivalutare la rilevanza dopo la sopravvenuta sentenza n. 145/2002.
Di cosa si tratta
Due tribunali (Messina e Trapani) avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 4 della legge n. 97/2001, che prevede la sospensione obbligatoria dal servizio per i dipendenti pubblici condannati anche non definitivamente per taluni delitti contro la pubblica amministrazione (peculato, concussione, corruzione). Nel frattempo la Corte, con sentenza n. 145/2002, aveva già dichiarato incostituzionale il comma 2 dell’art. 4 (sulla durata della sospensione).
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: art. 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Tribunale di Messina) e artt. 4 e 10, comma 1, della stessa legge (Tribunale di Trapani). Parametro: artt. 3, 4, 24, 25, 35, 36 e 97 della Costituzione. Giudici rimettenti: Tribunale di Messina (sez. lavoro) e Tribunale di Trapani.
La decisione della Corte
La Corte riunisce i giudizi; dichiara manifestamente inammissibile la questione del Tribunale di Messina (motivazione per relationem a un’altra ordinanza, non autosufficiente); ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Trapani per rivalutare la rilevanza alla luce della sentenza n. 145/2002.
Il principio
L’ordinanza di rimessione deve essere autosufficiente nella motivazione della non manifesta infondatezza: non può limitarsi a richiamare per relationem il contenuto di altre ordinanze o atti. Inoltre, quando sopravviene una pronuncia della Corte che modifica il quadro normativo rilevante, gli atti devono essere restituiti al giudice a quo per rivalutare la questione.
Domande e risposte
Cosa prevede la legge n. 97/2001 sulla sospensione dei dipendenti pubblici?
L’art. 4 della legge n. 97/2001 dispone la sospensione obbligatoria dal servizio del dipendente pubblico condannato, anche in via non definitiva, per peculato (art. 314, comma 1 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione (artt. 318, 319, 319-ter, 320 c.p.) e per il reato di cui all’art. 3 della legge n. 1383/1941.
Cosa aveva deciso la Corte con la sentenza n. 145/2002?
Con sentenza n. 145/2002 la Corte aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, della legge n. 97/2001, nella parte in cui disponeva che la sospensione perdesse efficacia decorso un periodo pari a quello di prescrizione del reato. Questa pronuncia cambiava il quadro normativo rilevante per le questioni ancora pendenti sul comma 1.
Perché l’ordinanza del Tribunale di Messina era per relationem inammissibile?
Perché la motivazione sulla non manifesta infondatezza non era autonoma: rinviava integralmente a un’altra ordinanza di diverso giudice. La Corte esige che ogni giudice rimettente spieghi con argomenti propri perché ritiene la questione non manifestamente infondata, senza poter delegare questa motivazione ad altri provvedimenti.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa
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