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La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione siciliana avverso il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2007 che sopprimeva l’Autorità portuale di Trapani. Il conflitto è inammissibile perché il decreto impugnato è un atto meramente esecutivo di una legge statale (art. 6, comma 10, della legge n. 84/1994) e un conflitto avverso un atto esecutivo è in sostanza un conflitto avverso la legge, che va contestata in altro modo.

Di cosa si tratta

L’Autorità portuale di Trapani era stata istituita con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi della legge n. 84/1994 sul riordino della legislazione portuale. La stessa legge prevede che le Autorità portuali “ulteriori” (diverse da quelle istituite direttamente per legge) possano essere soppresse con D.P.R. quando vengano meno i requisiti di traffico richiesti. La Regione siciliana ha impugnato il D.P.R. di soppressione lamentando la mancata intesa con l’amministrazione regionale.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri avverso il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2007 (Soppressione dell’Autorità portuale di Trapani), lamentando la violazione dell’art. 22 dello Statuto siciliano, dell’art. 8 del d.P.R. n. 1113/1953 e del principio di leale collaborazione, per mancanza di previa intesa con la Regione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto. Il decreto impugnato è un atto meramente esecutivo dell’art. 6, comma 10, della legge n. 84/1994, che disciplina in modo vincolante i presupposti e le forme della soppressione. Un conflitto di attribuzione avverso un atto esecutivo di una legge statale è in sostanza diretto a censurare la legge stessa, per la quale esistono strumenti processuali diversi (questione di legittimità costituzionale in via incidentale o principale). Non sussiste pertanto materia per un conflitto.

Il principio

Non può essere sollevato conflitto di attribuzione avverso un atto amministrativo che costituisce mera esecuzione di una norma di legge, in quanto in tal modo il ricorrente censurerebbe in realtà la legge stessa. Il conflitto di attribuzione è strumento appropriato quando l’atto impugnato sia espressione di una scelta discrezionale del potere che ha agito; non lo è quando quell’atto non fa che dare attuazione a una norma legislativa vincolante.

Domande e risposte

La Regione siciliana aveva diritto a essere consultata prima della soppressione dell’Autorità portuale di Trapani?

Questa è la tesi della Regione, ma la Corte non l’ha esaminata nel merito perché il conflitto era inammissibile. La legge n. 84/1994 non prevedeva, nella procedura di soppressione, la necessità di una previa intesa con la Regione. Se la Regione riteneva quella legge incostituzionale, avrebbe dovuto sollevare la questione con altri strumenti.

Un’Autorità portuale può essere soppressa per ragioni di traffico insufficiente?

Sì, in base all’art. 6, comma 10, della legge n. 84/1994. Le Autorità portuali istituite non direttamente dalla legge ma con D.P.R. possono essere soppresse con lo stesso strumento quando vengano meno i requisiti di volume di traffico previsti dalla legge.

Come avrebbe dovuto agire la Regione siciliana se voleva contestare la soppressione?

Se riteneva incostituzionale la norma che consentiva la soppressione senza intesa regionale, avrebbe dovuto contestarla tramite un ricorso in via principale davanti alla Corte Costituzionale, impugnando la legge n. 84/1994 nelle parti ritenute lesive dello statuto regionale, e non tramite un conflitto di attribuzione avverso il decreto esecutivo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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