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La Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Verona nei confronti della Camera dei deputati. Il conflitto riguardava le delibere del 2 maggio 2007 con cui la Camera aveva ritenuto applicabile l’insindacabilità ex art. 68, comma 1, Cost. a condotte di alcuni deputati della Lega Nord imputati per il reato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 43/1948. La Corte ha quindi disposto la notificazione del ricorso e dell’ordinanza alla Camera dei deputati per il proseguimento del giudizio.
Di cosa si tratta
Alcuni deputati della Lega Nord (tra cui Bossi, Maroni, Calderoli e altri) erano imputati per il reato di propaganda di notizie false e tendenziose (art. 1 del d.lgs. n. 43/1948). Con delibere del 2 maggio 2007 la Camera dei deputati aveva ritenuto che le loro condotte fossero coperte dall’insindacabilità parlamentare ex art. 68, comma 1, Cost., in quanto riconducibili all’esercizio delle funzioni parlamentari. Il GUP del Tribunale di Verona non condivideva questa valutazione e ha sollevato conflitto di attribuzione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Verona ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in ordine alle delibere del 2 maggio 2007 con cui la Camera aveva ritenuto sussistente l’insindacabilità ex art. 68, comma 1, Cost. per le condotte dei deputati imputati nel procedimento penale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87/1953 e ha disposto: a) la comunicazione dell’ordinanza al GUP del Tribunale di Verona; b) la notificazione del ricorso e dell’ordinanza alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro sessanta giorni, per il successivo deposito in cancelleria. Si tratta di un’ordinanza istruttoria che avvia la fase del contraddittorio, non ancora di una decisione di merito sul conflitto.
Il principio
Un giudice può proporre conflitto di attribuzione nei confronti del Parlamento quando ritiene che una delibera di insindacabilità ex art. 68, comma 1, Cost. abbia illegittimamente sottratto alla sua giurisdizione la cognizione di condotte che non costituiscono espressione di opinioni o voti nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Il conflitto è ammissibile se il giudice dimostra che le delibere parlamentari menomano la sua funzione giurisdizionale.
Domande e risposte
Cosa è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68, comma 1, della Costituzione?
I parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa garanzia è assoluta: nemmeno il Parlamento stesso può rinunciarvi. Si distingue dall’immunità processuale (autorizzazione a procedere) che invece può essere concessa o negata dalla Camera.
Un giudice può ignorare la delibera della Camera che dichiara l’insindacabilità?
No direttamente. Deve prima proporre conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale, che valuterà se la delibera parlamentare è stata adottata nell’esercizio di attribuzioni costituzionali spettanti alla Camera o se ha invece illegittimamente menomato la funzione giurisdizionale del giudice.
L’ordinanza n. 374 ha già deciso se le condotte dei deputati erano insindacabili?
No. L’ordinanza si limita a dichiarare ammissibile il conflitto e a disporre gli adempimenti processuali per instaurare il contraddittorio con la Camera dei deputati. La decisione di merito sul conflitto verrà adottata in un secondo momento dalla Corte.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità e immunità parlamentari, al centro del conflitto
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.