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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con l’ordinanza n. 165 del 2016 la Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibili le questioni sulle norme che esonerano dalla soglia di sbarramento del 4% solo alcune minoranze linguistiche alle elezioni europee. I giudici rimettenti non avevano motivato in modo adeguato la rilevanza, trattandosi di azioni di accertamento astratte del diritto di voto.

Di cosa si tratta

Alcuni cittadini sardi e friulani avevano agito davanti ai Tribunali di Cagliari e Trieste per far accertare il proprio diritto a votare alle europee in condizioni di eguaglianza, lamentando che le agevolazioni sulla soglia di sbarramento fossero riservate solo alle minoranze di lingua francese, tedesca e slovena, e non alle altre minoranze riconosciute dalla legge.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 12, comma 9, 21 e 22 della legge n. 18 del 1979 (elezione dei membri del Parlamento europeo), come modificati dalla legge n. 10 del 2009, in riferimento agli artt. 2, 3, 48, secondo comma, e 51, primo comma, della Costituzione. Giudici rimettenti: i Tribunali ordinari di Cagliari e di Trieste.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, li dichiara manifestamente inammissibili. Richiamando la sentenza n. 110 del 2015, osserva che le norme elettorali per le europee possono arrivare al suo esame per l’ordinaria via incidentale, in un giudizio concreto originato dal procedimento elettorale; i rimettenti, invece, avevano sollevato la questione nell’ambito di un’azione di accertamento astratta, senza adeguata motivazione sulla rilevanza.

Il principio

Il diritto di voto alle elezioni europee può trovare tutela davanti al giudice comune, sia prima sia dopo le elezioni; per questo non è ammissibile sollevare questioni di costituzionalità in un giudizio di mero accertamento astratto del diritto di voto, privo di una controversia concreta che renda rilevante la questione.

Domande e risposte

Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

Perché era stata sollevata in un’azione di accertamento astratta, una sorta di impugnazione diretta della legge, e i giudici non avevano motivato adeguatamente la rilevanza: le europee possono essere contestate con i normali rimedi davanti al giudice.

Di cosa si discuteva nel merito?

Della soglia di sbarramento del 4% alle europee, dalla quale possono sottrarsi, se coalizzate, solo le liste delle minoranze di lingua francese, tedesca e slovena, ma non quelle di altre minoranze come la sarda o la friulana.

La Corte ha detto che quelle norme sono legittime?

No: non è entrata nel merito. Si è fermata all’inammissibilità per come la questione era stata sollevata.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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