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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con l’ordinanza n. 166 del 2016 la Corte costituzionale dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Consiglio superiore della magistratura contro la Corte dei conti, che pretendeva di assoggettare il CSM alla resa del conto giudiziale. È una decisione preliminare e delibatoria: la Corte verifica solo che vi sia materia di conflitto di sua competenza.

Di cosa si tratta

La Corte dei conti aveva chiesto al CSM di presentare i conti giudiziali dei propri agenti contabili (cassiere, economo, consegnatario dei beni). Il CSM riteneva di non esservi tenuto, per la sua particolare autonomia costituzionale, e ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato dopo che la Corte dei conti aveva ribadito la propria pretesa con una sentenza.

La questione di legittimità costituzionale

Il conflitto riguardava l’assoggettamento del CSM alla giurisdizione contabile e all’obbligo di resa del conto ai sensi dell’art. 44 del r.d. n. 1214 del 1934. Il CSM lamentava la lesione della propria autonomia costituzionale, garantita dagli artt. 101 e seguenti e con fondamento implicito nell’art. 104 della Costituzione. Ricorrente: il Consiglio superiore della magistratura.

La decisione della Corte

In sede di controllo preliminare di ammissibilità, la Corte verifica la sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo: il CSM è organo di rilievo costituzionale e potere dello Stato, la sezione giurisdizionale della Corte dei conti può essere parte del conflitto, ed è lamentata la lesione di una sfera di autonomia costituzionale. Dichiara quindi ammissibile il ricorso, salva ogni decisione definitiva nel merito.

Il principio

Nella fase di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato la Corte costituzionale compie solo una valutazione preliminare e interlocutoria sull’esistenza di materia di conflitto di sua competenza, senza pregiudicare la successiva decisione nel merito; l’autonomia costituzionale del CSM ha fondamento implicito nell’art. 104 Cost.

Domande e risposte

Cosa decide questa ordinanza?

Solo l’ammissibilità del conflitto: la Corte verifica che vi siano i presupposti per discutere la controversia tra CSM e Corte dei conti, ma non stabilisce ancora chi abbia ragione.

Perché il CSM si oppone alla resa del conto?

Perché ritiene che la sua speciale autonomia costituzionale, garantita dagli artt. 101 e seguenti Cost., lo sottragga alla giurisdizione contabile della Corte dei conti.

Cos’è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

È lo strumento con cui un potere dello Stato chiede alla Corte di stabilire a chi spetti una determinata competenza, quando ritiene che un altro potere abbia invaso la propria sfera.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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