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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Il Consiglio di Stato aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di una norma regionale veneta che configurava un silenzio-assenso per l’approvazione di piani urbanistici attuativi. Sopravvenuta la legge costituzionale n. 3/2001 che ha riformato l’art. 117 della Costituzione, la Corte ha restituito gli atti al giudice per un nuovo esame della questione.

Di cosa si tratta

L’art. 52, quinto comma, della legge della Regione Veneto n. 61/1985 prevedeva un termine perentorio per l’avocazione di un piano particolareggiato da parte dell’ente preposto al controllo urbanistico: trascorso quel termine senza che l’ente si pronunciasse, il piano diveniva automaticamente esecutivo (silenzio-assenso). Il WWF aveva impugnato l’approvazione tacita di un piano riguardante immobili soggetti a vincolo paesaggistico nel Comune di Tambre d’Alpago.

La questione di legittimità costituzionale

Il Consiglio di Stato aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 52, quinto comma, della legge della Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61 (come modificato dalla legge regionale n. 9/1986), in riferimento all’art. 117 della Costituzione. La questione riguardava il contrasto tra il silenzio-assenso regionale e i principi fondamentali in materia urbanistica e di tutela paesaggistica.

La decisione della Corte

La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice a quo. Dopo l’ordinanza di rimessione era entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha sostituito l’intero art. 117 della Costituzione, modificando profondamente il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di governo del territorio e tutela dell’ambiente. Il mutamento del parametro costituzionale rendeva necessario un nuovo esame da parte del giudice rimettente.

Il principio

Quando, dopo l’ordinanza di rimessione, entra in vigore una riforma costituzionale che modifica la norma invocata come parametro, la Corte non può pronunciarsi nel merito e deve restituire gli atti al giudice affinché rivaluti la questione alla luce del nuovo quadro costituzionale.

Domande e risposte

Che cosa è il silenzio-assenso nell’approvazione dei piani urbanistici?

Il silenzio-assenso è un meccanismo per cui, trascorso un termine prestabilito senza che l’autorità competente si pronunci, il provvedimento si intende concesso. Applicato ai piani urbanistici attuativi, significa che il piano diventa esecutivo senza una pronuncia esplicita dell’ente di controllo.

Perché la riforma del Titolo V del 2001 ha influenzato questa questione?

Perché il vecchio art. 117 Cost. divideva le materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni. La legge costituzionale n. 3/2001 ha introdotto una nuova ripartizione, prevedendo la competenza esclusiva statale in materia di “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” e la competenza concorrente in materia di “governo del territorio”. Questo cambiamento richiedeva una nuova valutazione della questione.

Il silenzio-assenso è applicabile quando vi sono vincoli paesaggistici?

Secondo la giurisprudenza costituzionale richiamata nell’ordinanza di rimessione, esiste un principio fondamentale per cui il silenzio dell’amministrazione preposta al vincolo paesaggistico non può valere come assenso: è necessaria una pronuncia esplicita. La Corte non si è pronunciata su questo punto nel merito, avendo restituito gli atti al giudice.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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