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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara illegittima la norma dell’ordinamento penitenziario che consentiva l’applicazione provvisoria della semilibertà solo per pene non superiori a sei mesi, allineandola alla più ampia disciplina dell’affidamento in prova.

Di cosa si tratta

La semilibertà consente al condannato di trascorrere parte della giornata fuori dall’istituto per lavoro o altre attività. La legge permetteva al magistrato di sorveglianza di applicarla in via provvisoria solo per pene detentive non superiori a sei mesi, una soglia molto più bassa di quella prevista per l’affidamento in prova al servizio sociale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Magistrato di sorveglianza di Avellino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 50, comma 6, della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario), in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, per l’irragionevole disparità rispetto alla disciplina dell’affidamento in prova.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 50, comma 6, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non consente al magistrato di sorveglianza di applicare in via provvisoria la semilibertà, ai sensi dell’art. 47, comma 4, ordin. penit., in quanto compatibile.

Il principio

È irragionevole consentire l’applicazione provvisoria di una misura più ampia, come l’affidamento in prova (fino a quattro anni di pena), e negarla invece per la semilibertà, misura più restrittiva, oltre il limite dei sei mesi: la disparità viola il principio di uguaglianza.

Domande e risposte

Che cos’è la semilibertà?

È una misura alternativa che consente al condannato di trascorrere parte della giornata all’esterno del carcere per svolgere attività lavorative, formative o utili al reinserimento.

Cosa cambia con questa sentenza?

Il magistrato di sorveglianza può ora applicare in via provvisoria la semilibertà anche oltre il precedente limite dei sei mesi, in coerenza con la disciplina dell’affidamento in prova.

Perché la norma era irragionevole?

Perché per la misura più ampia dell’affidamento in prova la legge ammetteva l’applicazione provvisoria fino a quattro anni di pena, mentre per la semilibertà, più restrittiva, la limitava a sei mesi.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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