Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 2, comma 1, lett. c), della legge n. 128/1998 (rectius: art. 3, comma 1, lett. c), l. n. 52/1996) e sull’art. 13 del d.lgs. n. 285/1998 in materia di sanzioni penali per la classificazione dei preparati pericolosi. La delega è sufficientemente determinata; le esigenze di determinatezza della norma incriminatrice e i requisiti di specificità della delega legislativa sono questioni distinte.

Di cosa si tratta

Il Tribunale penale di Venezia giudicava un imputato per l’immissione sul mercato di preparati pericolosi senza la prescritta etichettatura in lingua italiana (reato ex art. 13 del d.lgs. n. 285/1998). Il rimettente dubitava che la legge delega (art. 2, comma 1, lett. c), l. n. 128/1998) fosse troppo generica nei criteri per la scelta tra sanzione penale e amministrativa, e che quindi la norma delegata violasse gli artt. 25, secondo comma, e 76 Cost.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Venezia ha sollevato questione sull’art. 2, comma 1, lett. c), della legge 24 aprile 1998, n. 128, e sull’art. 13 del d.lgs. 16 luglio 1998, n. 285 (rectius: n. 285, non n. 295 come indicato nell’ordinanza), in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 76 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha preliminarmente corretto il riferimento normativo: la base delegante era l’art. 38 della l. n. 128/1998, che rinviava ai principi dell’art. 38 della l. n. 52/1996 e dunque all’art. 3, comma 1, lett. c), di quest’ultima. Nel merito, la questione è manifestamente infondata: la censura confonde le esigenze di determinatezza della fattispecie incriminatrice (art. 25 Cost.) con la sufficiente specificazione dei criteri direttivi della delega (art. 76 Cost.). L’art. 13 del d.lgs. n. 285/1998 determina con precisione le condotte sanzionate; la legge delega delimitava sufficientemente l’ambito della scelta penale prevedendo specie e limite massimo delle pene e il criterio restrittivo del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di interessi omogenei a quelli degli artt. 34-35 l. n. 689/1981.

Il principio

I requisiti costituzionali che la norma incriminatrice deve soddisfare (determinatezza ex art. 25 Cost.) e quelli che deve soddisfare la legge delega (specificità dei principi e criteri direttivi ex art. 76 Cost.) sono distinti e non si confondono. Una legge delega in materia penale è sufficientemente determinata se individua i criteri per la scelta tra sanzione penale e amministrativa, la specie e il limite massimo delle pene.

Domande e risposte

Qual è la differenza tra determinatezza della norma penale e specificità della delega?

La determinatezza (art. 25 Cost.) riguarda la norma incriminatrice: deve descrivere con chiarezza la condotta vietata, così da consentire al cittadino di sapere cosa è punito. La specificità della delega (art. 76 Cost.) riguarda invece la legge che autorizza il Governo a legiferare: deve indicare oggetto, principi e criteri direttivi, senza vincolare tutte le scelte concrete.

Il legislatore può delegare al Governo l’introduzione di norme penali?

Sì, la giurisprudenza costituzionale ammette il ricorso alla delegazione legislativa anche in materia penale, sulla base dell’equiparazione tra legge e atti aventi forza di legge ai fini della riserva di legge ex art. 25 Cost. La delega deve tuttavia definire l’oggetto e i principi e criteri direttivi in modo non generico.

Perché la Corte ha corretto il riferimento normativo dell’ordinanza?

Il rimettente aveva indicato come base delegante l’art. 2 della l. n. 128/1998 (che disciplinava le direttive dell’allegato A, tra cui non era la direttiva 88/379/CEE). La vera base delegante era l’art. 38 della stessa legge, che rinviava all’art. 38 della l. n. 52/1996 e quindi all’art. 3, comma 1, lett. c), di quest’ultima. La Corte può rettificare d’ufficio il riferimento normativo per decidere nel merito.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.