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La Corte dichiara illegittimo l’art. 27, comma 4, del d.P.R. n. 448/1988 nella parte in cui limita la pronuncia di proscioglimento per irrilevanza del fatto del minore alla sola udienza preliminare e ai giudizi immediato e direttissimo: il giudice del dibattimento ordinario deve poterla pronunciare se ne sussistono i presupposti.
Di cosa si tratta
Un minorenne, assente all’udienza preliminare per essere sorpreso a tentare di siffonare carburante da autovetture in sosta, viene rinviato a giudizio e in primo grado riceve il perdono giudiziale, poiché il tribunale non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto in dibattimento. La Corte d’appello di Roma, sezione per i minorenni, solleva la questione.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 27, comma 4, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448. Parametri: artt. 3, 25 e 31, secondo comma, della Costituzione. Giudice rimettente: Corte d’appello di Roma, sezione per i minorenni.
La decisione della Corte
La Corte accoglie la questione per contrasto con gli artt. 3 e 31, secondo comma, Cost. La limitazione dell’irrilevanza del fatto alla fase pre-dibattimentale è priva di ragionevole giustificazione rispetto alla natura sostanziale dell’istituto (causa di non punibilità). Il perdono giudiziale, unica alternativa in dibattimento, presuppone un’affermazione di colpevolezza e offre una tutela inferiore. L’obiettivo della rapida fuoriuscita del minore dal circuito penale non può essere perseguito sacrificando la formula di proscioglimento più favorevole al minore stesso.
Il principio
L’interesse del minore (art. 31, secondo comma, Cost.) impone che gli venga assicurata la formula di proscioglimento più favorevole in qualunque fase del processo in cui ne sussistano i presupposti oggettivi (tenuità del fatto e occasionalità del comportamento).
Domande e risposte
Dopo questa sentenza, il giudice del dibattimento ordinario può dichiarare l’irrilevanza del fatto?
Sì: a seguito della declaratoria di incostituzionalità, l’art. 27, comma 4, del d.P.R. n. 448/1988 non limita più l’istituto alle fasi pre-dibattimentali; il giudice del dibattimento ordinario può pronunciare sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto.
Quali sono i presupposti per il proscioglimento per irrilevanza del fatto?
Tenuità del fatto e occasionalità del comportamento del minore, valutati in concreto; l’istituto ha natura di causa di non punibilità a carattere sostanziale.
In cosa il proscioglimento per irrilevanza del fatto è più favorevole del perdono giudiziale?
Il perdono giudiziale presuppone un accertamento di colpevolezza e comporta l’iscrizione nel casellario; il proscioglimento per irrilevanza del fatto è una formula assolutoria di merito, con effetti processuali e sostanziali più favorevoli per il minore.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, violato dal trattamento deteriore del minore assente in udienza preliminare
- Art. 31 della Costituzione — protezione della gioventù e preminente interesse del minore, parametro principale
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