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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondata la questione sollevata dalla Regione Toscana contro la norma statale che affidava alla Conferenza Stato-Regioni la ridefinizione del procedimento sanzionatorio per il divieto di fumo. L’uniformità nazionale delle sanzioni è principio fondamentale e il ricorso all’accordo concertativo non lede l’autonomia regionale.

Di cosa si tratta

L’art. 51, comma 7, della legge n. 3/2003 (legge Sirchia) prevedeva che la ridefinizione del procedimento sanzionatorio per il divieto di fumo in luoghi chiusi avvenisse tramite accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni. La Regione Toscana sosteneva che la disciplina sanzionatoria rientrasse nella competenza legislativa concorrente o residuale regionale.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Toscana ha impugnato l’art. 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, per violazione dell’art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione. Materia: tutela della salute (competenza concorrente) e organizzazione amministrativa regionale (competenza residuale).

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione non fondata. La natura di principio fondamentale del divieto di fumo implica che anche la disciplina del procedimento sanzionatorio debba essere uniforme su tutto il territorio nazionale. La previsione dell’accordo in Conferenza Stato-Regioni non è una lesione dell’autonomia regionale, ma uno strumento di leale collaborazione che richiede il consenso delle Regioni per introdurre la nuova disciplina.

Il principio

L’esigenza di uniformità che qualifica come principio fondamentale la fattispecie di illecito e la relativa sanzione si estende necessariamente al procedimento sanzionatorio; di conseguenza la competenza a ridefinirlo spetta allo Stato, anche se esercitata mediante strumenti di concertazione con le Regioni.

Domande e risposte

Le Regioni possono disciplinare autonomamente le sanzioni per il divieto di fumo?

No: la Corte ha chiarito che l’uniformità della tutela impone una competenza statale sia per le fattispecie di illecito sia per le sanzioni e per il procedimento sanzionatorio. Le Regioni possono intervenire solo in attuazione dei principi statali.

L’accordo in Conferenza Stato-Regioni è sufficiente a rispettare le competenze regionali?

Sì, secondo la Corte: lo strumento concertativo è espressione del principio di leale collaborazione e garantisce alle Regioni il diritto di partecipare alla definizione della nuova disciplina tramite il loro consenso.

Cosa succede se lo Stato non raggiunge l’accordo con le Regioni?

In assenza di accordo la disciplina sanzionatoria previgente continua ad applicarsi fino all’adozione del nuovo testo. Le Regioni possono eventualmente impugnare il contenuto dell’accordo se ritenuto lesivo delle loro competenze.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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