Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 137 della legge notarile del 1913, che stabilisce sanzioni pecuniarie di importo esiguo per le violazioni disciplinari dei notai. La determinazione della misura delle sanzioni è rimessa alla discrezionalità del legislatore e non spetta alla Corte sostituire la propria valutazione a quella parlamentare.

Di cosa si tratta

La legge notarile del 1913 prevede per le infrazioni disciplinari dei notai sanzioni pecuniarie di importo molto ridotto, rimasto invariato nel tempo e divenuto del tutto irrisorio rispetto ai valori monetari attuali. Otto Tribunali di Savona, investiti di procedimenti disciplinari a carico di notai, hanno sollevato la questione di legittimità di questa disciplina.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Savona ha sollevato questione di legittimità dell’art. 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in riferimento agli artt. 3, 54 e 97 della Costituzione, nella parte in cui fissa sanzioni pecuniarie così esigue da risultare prive di qualsiasi efficacia deterrente o repressiva.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente infondate, confermando l’orientamento già espresso con l’ordinanza n. 44 del 1995 sul medesimo articolo. Pur riconoscendo che le sanzioni non sono state adeguate nel tempo e risultano del tutto irrisorie, la Corte ha ribadito che non le è dato modificarne la misura sostituendo la propria valutazione a quella del legislatore. Quanto agli artt. 54 e 97 Cost., tali norme non hanno alcuna attinenza con la materia delle sanzioni disciplinari.

Il principio

La Corte costituzionale non può sostituire la propria valutazione a quella del legislatore nella determinazione dell’entità delle sanzioni disciplinari, anche se queste risultano inadeguate per effetto dell’erosione monetaria. La questione appartiene alla discrezionalità politica del parlamento.

Domande e risposte

Perché la Corte non ha dichiarato incostituzionali le sanzioni, pur riconoscendole irrisorie?

Perché un’eventuale dichiarazione di illegittimità produrrebbe un vuoto normativo: la Corte non potrebbe fissare un nuovo importo senza invadere la sfera di discrezionalità del legislatore, che è libero di determinare sia il tipo che l’entità delle sanzioni.

La legge notarile prevede sanzioni più elevate per altre violazioni?

Sì. L’art. 138-bis della stessa legge, introdotto nel 2000, prevede per la violazione delle norme sull’iscrizione nel registro delle imprese sanzioni da un milione a trenta milioni di lire. Ma si tratta di un illecito diverso e non comparabile con quelli previsti dall’art. 137.

Questa pronuncia riguarda solo il caso concreto o ha effetti più ampi?

La questione era già stata esaminata con l’ordinanza n. 44 del 1995: la Corte ha confermato quell’orientamento, ribadendo che il rimedio all’inadeguatezza delle sanzioni spetta al legislatore, non alla Corte.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.