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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni relative all’abrogazione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341 c.p.) e alla disciplina della retroattività della legge penale favorevole. L’abrogazione dell’art. 341 c.p. da parte della l. n. 205 del 1999 configura una vera abolitio criminis, con conseguente applicazione dell’art. 2, secondo comma, c.p. e revocabilità del giudicato ai sensi dell’art. 673 c.p.p.
Di cosa si tratta
Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341 c.p.) è stato abrogato dalla legge n. 205 del 1999. Il Tribunale di Rovereto, in un procedimento di esecuzione relativo a una condanna per oltraggio, dubitava che si trattasse di mera successione di leggi — con conseguente mantenimento del giudicato — anziçhé di abolitio criminis, che invece avrebbe consentito la revoca della condanna.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Rovereto ha sollevato questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 2, terzo comma, c.p. e 673 c.p.p. — nella parte in cui non consente la modifica del giudicato in caso di successione di leggi penali favorevole — e, in via subordinata, dell’art. 341 c.p., in riferimento a numerosi parametri costituzionali tra cui gli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato entrambe le questioni manifestamente infondate, rilevando che il presupposto interpretativo del rimettente è erroneo: l’abrogazione dell’art. 341 c.p. costituisce abolitio criminis e non semplice successione di leggi penali nel tempo, perché i comportamenti prima puniti come oltraggio non sono tutti ricondncibili alla fattispecie dell’ingiuria aggravata. Pertanto si applica l’art. 2, secondo comma, c.p. e l’art. 673 c.p.p. già consente la revoca del giudicato, rendendo le questioni prive di rilevanza.
Il principio
L’abrogazione dell’art. 341 c.p. ad opera della l. n. 205 del 1999 integra una abolitio criminis: i fatti già puniti come oltraggio non sono interamente riconducibili alla nuova fattispecie dell’ingiuria aggravata, sicché si applica la retroattività della legge più favorevole e il giudice dell’esecuzione può revocare il giudicato di condanna.
Domande e risposte
Cos’è la abolitio criminis e cosa comporta?
Si ha abolitio criminis quando il legislatore elimina completamente una fattispecie di reato. In base all’art. 2, secondo comma, c.p., il reato cessa e, se vi è stata condanna, il giudice dell’esecuzione deve revocarla ai sensi dell’art. 673 c.p.p., con cessazione di tutti gli effetti penali.
Qual è la differenza tra abolitio criminis e successione di leggi penali?
Nella successione di leggi il fatto rimane reato ma è disciplinato diversamente: si applica l’art. 2, terzo comma, c.p., che fa salvo il giudicato. Nell’abolitio criminis il fatto non è più reato in nessuna forma: il giudicato è revocabile.
Il reato di oltraggio è stato sostituito da altro reato?
No, secondo la Corte. La condotta di oltraggio non è integralmente riconducibile all’ingiuria aggravata: vi sono elementi propri dell’oltraggio che non trovano corrispondenza nella nuova disciplina. Pertanto si tratta di vera abolizione del reato, non di sua trasformazione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza, invocato per la parità di trattamento tra condannati soggetti alla stessa modifica normativa
- Art. 25 della Costituzione — Principio di legalità in materia penale, rilevante per la determinazione degli effetti della successione di leggi penali nel tempo
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