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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 708, terzo e quarto comma, c.p.c., nella parte in cui non prevede la possibilità di iscrivere ipoteca giudiziale in forza del provvedimento presidenziale emesso in sede di separazione. L’ordinamento prevede già una gamma sufficiente di strumenti di garanzia patrimoniale per il coniuge creditore di mantenimento.

Di cosa si tratta

Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, il presidente del tribunale adotta provvedimenti provvisori sull’affidamento dei figli e sull’obbligo di mantenimento. La Corte di cassazione aveva sollevato la questione se, in assenza di sentenza definitiva, il coniuge che vanta il diritto al mantenimento possa iscrivere ipoteca giudiziale sui beni dell’altro, a garanzia del credito che potrebbe disperdersi nel corso del giudizio.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità dell’art. 708, terzo e quarto comma, c.p.c. in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il provvedimento presidenziale di separazione costituisca titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale ai sensi dell’art. 2818 c.c.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. Ha osservato che l’ordinamento prevede già strumenti di garanzia patrimoniale in corso di causa: il sequestro dei beni dell’obbligato e l’ordine di pagamento diretto al terzo (art. 156, sesto comma, c.c.), estesi dalla giurisprudenza costituzionale anche alle separazioni consensuali. L’impossibilità di iscrivere ipoteca in forza del provvedimento ex art. 708 c.p.c. non svuota la tutela dell’avente diritto, che dispone di mezzi alternativi efficaci.

Il principio

L’impossibilità di iscrivere ipoteca giudiziale in forza del provvedimento presidenziale di separazione non viola gli artt. 3 e 30 Cost., poiché l’ordinamento garantisce al coniuge creditore di mantenimento una gamma sufficiente di strumenti cautelari alternativi anche in corso di causa.

Domande e risposte

Il provvedimento presidenziale di separazione è un titolo esecutivo?

Sì, ha efficacia esecutiva ai sensi dell’art. 189 disp. att. c.p.c., ma non costituisce di per sé titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, che richiede una previsione legale espressa ai sensi dell’art. 2818 c.c.

Come può proteggersi il coniuge creditore durante il giudizio di separazione?

Può richiedere il sequestro conservativo dei beni dell’altro coniuge o ottenere dal giudice l’ordine di pagamento diretto a carico del terzo datore di lavoro dell’obbligato, ai sensi dell’art. 156, sesto comma, c.c.

La Corte ha ampliato la tutela patrimoniale nelle separazioni in precedenti pronunce?

Sì. Con le sentenze n. 144 del 1983, n. 5 del 1987 e n. 278 del 1994 la Corte aveva già esteso la possibilità di ottenere misure cautelari anche prima della sentenza definitiva e nelle separazioni consensuali, rafforzando la protezione del coniuge bisognoso e dei figli minori.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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