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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 16 del d.lgs. 196/1999 (sanità animale e scambi intracomunitari), sollevata dal Tribunale di Milano in riferimento all’art. 76 Cost. La norma non eccede i limiti della delega legislativa.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Milano era investito di un’opposizione a un’ordinanza-ingiunzione che irrogava una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di norme sulla disciplina delle bevande analcoliche. La sanzione era prevista dall’art. 16 del d.lgs. 22 maggio 1999, n. 196, che aveva dato attuazione a una direttiva comunitaria sulla sanità animale. Il rimettente dubitava che questa norma eccedesse i limiti della delega conferita al Governo.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 del d.lgs. 22 maggio 1999, n. 196 (Attuazione della direttiva 97/12/CE sugli scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina), nella parte in cui commina sanzioni per violazioni di norme non previste dalla delega.

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondata la questione. Il legislatore delegato non aveva violato i limiti della delega. L’art. 16 del d.lgs. 196/1999 si inseriva in modo coerente nel sistema sanzionatorio delineato dalla legge delega e dalla direttiva comunitaria di riferimento. Non vi era eccesso di delega.

Il principio

Un decreto legislativo non eccede i limiti della delega ex art. 76 Cost. quando le sue disposizioni sono logicamente riconducibili ai principi e criteri direttivi fissati nella legge di delegazione e alla normativa comunitaria che si intende attuare. La valutazione va condotta in modo sistematico, non atomistica su ogni singola norma.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 76 della Costituzione sulla delega legislativa?

L’art. 76 Cost. vieta al Parlamento di delegare la propria funzione legislativa al Governo se non definisce principi e criteri direttivi, entro un tempo limitato e per oggetti definiti. Il decreto legislativo che eccede i limiti della delega è incostituzionale per violazione dell’art. 76.

Come si verifica se un decreto legislativo ha rispettato i limiti della delega?

La Corte confronta le disposizioni del decreto con i principi e criteri direttivi della legge di delegazione. Se il decreto introduce norme non riconducibili alla delega o ad essa contrarie, c’è eccesso. Se le norme sono coerentemente sviluppate dai principi della delega, il decreto è legittimo.

Qual è il rapporto tra delega legislativa e attuazione delle direttive comunitarie?

Quando il Parlamento delega il Governo a recepire una direttiva europea, i limiti della delega si desumono anche dal contenuto della direttiva stessa. Il Governo può intervenire con norme che completano o integrano la direttiva, purché ciò sia compatibile con i criteri della legge delega.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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