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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 180, comma 8, del Codice della strada. La sanzione per chi non si presenta agli uffici di polizia su invito per fornire dati sull’infrazione stradale non comprime irragionevolmente la libertà personale né il diritto di difesa.
Di cosa si tratta
Il Giudice di pace di Bra aveva sollevato questione sulla sanzione da 343 a 1.376 euro prevista per chi non ottempera senza giustificato motivo all’invito di presentarsi in commissariato per fornire informazioni su violazioni del codice della strada.
La questione di legittimità costituzionale
Art. 180, comma 8, d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada). Parametri: artt. 2, 3 e 24 Cost. Rimettente: Giudice di pace di Bra.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta infondatezza. L’obbligo di comparire davanti agli uffici di polizia per fornire informazioni sulle violazioni stradali è un onere di cooperazione dell’utente della strada; la sanzione non è sproporzionata rispetto alla finalità di accertare le infrazioni. Il «giustificato motivo» esclude l’applicazione della sanzione nei casi di impossibilità.
Il principio
L’obbligo di presentarsi agli uffici di polizia stradale non lede la libertà individuale né il diritto di difesa: trattasi di un onere di cooperazione amministrativa corredato dalla clausola esimente del «giustificato motivo».
Domande e risposte
Quando si applica la sanzione dell’art. 180, comma 8, C.d.S.?
Quando si riceve un invito dalla polizia a presentarsi per fornire informazioni su un’infrazione e non si ottempera senza giustificato motivo, entro il termine indicato nell’invito.
Cosa può costituire giustificato motivo?
Malattia, assenza documentata, motivi di lavoro inderogabili: qualsiasi impedimento oggettivo che rendesse impossibile la comparizione nel termine indicato.
Il rifiuto di fornire dati sull’infrazione può violare il diritto di non autoincriminarsi?
La Corte non affronta questo profilo nella presente ordinanza; il diritto al silenzio è tutelato in sede penale ma l’obbligo riguarda qui l’identificazione del conducente, non una confessione.
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