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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 385 c.p. Il reato di evasione sussiste anche quando il provvedimento restrittivo sia formalmente legittimo ma il soggetto venga poi assolto dal reato presupposto: la legittimità penalmente rilevante è quella formale del titolo cautelare.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Forlì, sezione distaccata di Cesena, procedeva per il delitto di evasione a carico di persona poi assolta dal reato per cui era stata sottoposta a misura cautelare. Il rimettente chiedeva se l’art. 385 c.p. richiedesse anche la legittimità sostanziale della detenzione.
La questione di legittimità costituzionale
Art. 385 c.p. (delitto di evasione), nella parte in cui sanziona chi sia «legalmente arrestato o detenuto» anche quando il provvedimento restrittivo si riveli sostanzialmente illegittimo. Parametri: artt. 3, 13, 16, 24, 27 e 111 Cost. Rimettente: Tribunale di Forlì, sez. distacc. di Cesena.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta infondatezza. Il requisito «legalmente detenuto» si riferisce alla legittimità formale del titolo restrittivo. La successiva assoluzione dal reato presupposto non esclude retroattivamente la legittimità del provvedimento cautelare emesso nel rispetto delle forme di legge; il rimedio avverso la detenzione ingiusta è il riesame e la riparazione, non la scriminante nell’evasione.
Il principio
Il delitto di evasione ex art. 385 c.p. sussiste ogniqualvolta il titolo restrittivo sia formalmente legittimo al momento del fatto: la successiva assoluzione dal reato presupposto non incide sulla tipicità della condotta di chi si allontana dal luogo di detenzione.
Domande e risposte
Chi è «legalmente detenuto» ai sensi dell’art. 385 c.p.?
Chi si trova in stato di arresto o detenzione in forza di un provvedimento formalmente legittimo, emesso dall’autorità competente nelle forme previste dalla legge.
L’assoluzione dal reato presupposto elimina il reato di evasione?
No, secondo questa pronuncia. La legittimità penalmente rilevante è quella formale del titolo cautelare al momento dell’evasione.
Qual è il rimedio per chi è stato detenuto senza poi essere condannato?
La riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p., non la scriminante nell’evasione.
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