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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sull’art. 126-bis, comma 2, del Codice della strada. L’obbligo del proprietario di comunicare chi era alla guida e, in caso di silenzio, la decurtazione dei punti a suo carico non viola il principio di personalità della responsabilità né il diritto di difesa.

Di cosa si tratta

Due giudici di pace (Gravina in Puglia e Dolo) avevano dubitato che la decurtazione automatica di punti dalla patente del proprietario del veicolo – quando il conducente non fosse stato identificato – configurasse una responsabilità oggettiva vietata dalla Costituzione.

La questione di legittimità costituzionale

Art. 126-bis, comma 2, d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), come modificato dalla l. n. 214/2003. Parametri: artt. 3, 24 e 27 Cost. Rimettenti: G.d.P. di Gravina in Puglia e G.d.P. di Dolo.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta infondatezza. L’art. 27 Cost. enuncia il principio di personalità della responsabilità penale, non di quella amministrativa; la decurtazione dei punti al proprietario è una sanzione accessoria amministrativa che si fonda sull’obbligo di vigilanza del proprietario sul veicolo, non su una responsabilità oggettiva pura.

Il principio

La decurtazione dei punti al proprietario del veicolo in mancanza di comunicazione del conducente non integra responsabilità oggettiva vietata dalla Costituzione: il proprietario ha l’obbligo di conoscere e comunicare chi utilizza il veicolo, e la sanzione è proporzionata a tale obbligo di vigilanza.

Domande e risposte

Cosa deve fare il proprietario quando non è lui alla guida?

Ai sensi dell’art. 126-bis, comma 2, C.d.S., entro 30 giorni dalla notifica del verbale deve comunicare chi era alla guida; in caso contrario i punti vengono decurtati dalla sua patente.

La decurtazione al proprietario è una responsabilità oggettiva?

No, secondo la Corte: è una sanzione collegata all’obbligo di vigilanza sul veicolo, diversa dalla responsabilità oggettiva pura. L’art. 27 Cost. tutela la sola responsabilità penale.

Può il proprietario dimostrare di non sapere chi guidava?

La questione è rimessa alle valutazioni del giudice del merito; la norma prevede il termine di 30 giorni per la comunicazione ma non esclude che il proprietario alleghi cause di impossibilità.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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