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La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sull’art. 1260 c.c. e sugli artt. 41 e 58 del T.U.B. nonché sull’art. 4, comma 1, della legge sulla cartolarizzazione. La cessione in blocco di crediti bancari con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non viola i diritti del debitore ceduto né le garanzie processuali.
Di cosa si tratta
Nel corso di un’opposizione all’esecuzione, il Tribunale di Viterbo aveva dubitato che le norme sulla cessione in blocco di crediti bancari e sulla cartolarizzazione comprimessero indebitamente i diritti del debitore, privandolo del preventivo consenso alla cessione e rendendo opponibile la cessione con mera pubblicazione.
La questione di legittimità costituzionale
Art. 1260, primo comma, c.c.; artt. 41, comma 1, e 58, commi 2-4, d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.); art. 4, comma 1, l. n. 130/1999 (cartolarizzazione). Parametri: artt. 2, 3, 41 e 111 Cost. Rimettente: Tribunale di Viterbo.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta infondatezza di tutte le questioni. La cedibilità dei crediti senza consenso del debitore è principio generale del diritto civile; la pubblicità mediante G.U. è strumento legittimo di opponibilità di massa; il debitore conserva tutte le eccezioni opponibili al cedente.
Il principio
La cessione in blocco di crediti bancari senza consenso del debitore e con opponibilità mediante pubblicazione in G.U. è costituzionalmente legittima: il debitore ceduto conserva integre le proprie facoltà difensive, potendo opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente.
Domande e risposte
Il debitore deve essere informato della cessione del suo credito?
No: l’art. 58 T.U.B. consente la cessione in blocco con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, senza obbligo di notifica individuale. La Corte ritiene ciò compatibile con il diritto di difesa.
Il debitore ceduto può opporre eccezioni al cessionario?
Sì: ai sensi dell’art. 1260 c.c. il debitore conserva tutte le eccezioni opponibili al cedente originario.
Cos’è la cartolarizzazione dei crediti?
Un’operazione con cui crediti bancari vengono ceduti a una società veicolo che emette titoli (ABS) sul mercato; disciplinata dalla l. n. 130/1999. La Corte ne conferma la legittimità costituzionale.
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