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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 546/1992. L’attribuzione alle commissioni tributarie delle controversie sulle sanzioni per lavoro irregolare irrogate dall’Agenzia delle entrate non viola l’art. 102 Cost. né la VI disposizione transitoria.

Di cosa si tratta

La Commissione tributaria provinciale di Novara aveva chiesto se la giurisdizione tributaria, estesa dalla legge a tutte le sanzioni irrogate dagli uffici finanziari, potesse comprendere controversie estranee alla materia fiscale come le sanzioni per lavoro irregolare.

La questione di legittimità costituzionale

Art. 2, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui non esclude le sanzioni di cui all’art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002 dalla giurisdizione tributaria. Parametri: artt. 102, secondo comma, e VI disp. trans. Cost. Rimettente: Comm. trib. prov. di Novara.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta infondatezza. La giurisdizione speciale tributaria può essere mantenuta ed estesa purché vi sia connessione funzionale con la materia tributaria. L’irrogazione della sanzione da parte dell’Agenzia delle entrate integra un collegamento sufficiente.

Il principio

L’attribuzione alle commissioni tributarie di controversie sulle sanzioni irrogate dall’Agenzia delle entrate non viola l’art. 102 Cost. quando esiste un collegamento funzionale con l’attività di accertamento fiscale dell’amministrazione finanziaria.

Domande e risposte

Davanti a quale giudice si impugna la sanzione per lavoro nero irrogata dall’Agenzia?

Davanti alla commissione tributaria provinciale, che ha giurisdizione su tutte le sanzioni comunque irrogate dagli uffici finanziari ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 546/1992.

Le giurisdizioni speciali possono essere estese dal legislatore?

Sì, entro i limiti della VI disposizione transitoria Cost. La Corte ammette l’ampliamento quando esiste connessione funzionale con la materia tipica del giudice speciale.

Cosa succede se la sanzione non ha carattere tributario?

La Corte non esclude la giurisdizione tributaria per il solo fatto che la sanzione attiene al diritto del lavoro, rilevando la natura soggettiva dell’organo irrogante.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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