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La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sull’art. 3, comma 3, del d.l. n. 12/2002 in materia di lavoro irregolare. La sanzione calcolata dal 1° gennaio alla data di accertamento non è irragionevole perché è il datore di lavoro a essere in grado di dimostrare la diversa durata del rapporto irregolare.

Di cosa si tratta

Commissioni tributarie provinciali di Como, Bergamo e Pesaro avevano sollevato questioni sulla sanzione dal 200 al 400% del costo del lavoro irrogata dall’Agenzia delle entrate per l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie, calcolata dal 1° gennaio alla data di constatazione.

La questione di legittimità costituzionale

Art. 3, comma 3, d.l. 22 febbraio 2002, n. 12 (conv. l. n. 73/2002), nella parte in cui parametra la sanzione al periodo dall’inizio dell’anno all’accertamento. Parametri: artt. 3 e 24 Cost. Rimettenti: Comm. trib. prov. di Como, Bergamo e Pesaro.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta infondatezza. La presunzione di durata dell’anno è una scelta legislativa non irragionevole: non è assoluta perché il datore può dimostrare con documenti propri la data di inizio del rapporto irregolare; l’Agenzia delle entrate ha accesso alle scritture contabili dell’impresa.

Il principio

La presunzione di durata del rapporto di lavoro irregolare dall’inizio dell’anno non è assoluta né irragionevole: il datore di lavoro, che detiene le scritture contabili, è in grado di fornire prova contraria sulla data di inizio effettivo.

Domande e risposte

Come si calcola la sanzione per lavoro nero?

Ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002, la sanzione è pari al 200-400% del costo del lavoro contrattuale per il periodo dall’inizio dell’anno sino alla data di constatazione.

Il datore può dimostrare che il rapporto è iniziato dopo il 1° gennaio?

Sì, la presunzione non è assoluta. La Corte precisa che il datore ha accesso alle proprie scritture contabili e può documentare l’effettiva data di inizio del rapporto irregolare.

Chi irroga la sanzione?

L’Agenzia delle entrate, competente ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 12/2002, con il processo tributario come sede di contestazione.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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