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La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione sull’art. 507 c.p.p. e sull’art. 151, comma 2, disp. att. c.p.p. Il potere di ammettere nuove prove anche in deroga alle decadenze è già stato ritenuto compatibile con il giusto processo dalle Sezioni Unite e dalla stessa Corte.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di La Spezia, sezione distaccata di Sarzana, aveva ammesso d’ufficio nuovi testimoni su sollecitazione del p.m. dopo che le parti erano decadute dalle rispettive liste. L’imputato lamentava la lesione del diritto alla prova contraria.

La questione di legittimità costituzionale

Art. 507 c.p.p. (ammissione prove ex officio anche oltre le decadenze) e art. 151, comma 2, disp. att. c.p.p. (conduzione esame diretto da parte del presidente). Parametro: art. 111 Cost. Rimettente: Tribunale di La Spezia, sezione distaccata di Sarzana.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta infondatezza. I profili sollevati sono già stati esaminati con esito negativo. Le Sezioni Unite hanno chiarito che l’art. 507 c.p.p. garantisce alle parti il diritto di dedurre prove contrarie; l’art. 151 disp. att. non comprime il diritto di difesa perché il presidente svolge funzione di ausilio, non sostitutiva.

Il principio

Il potere officioso del giudice di ammettere prove ex art. 507 c.p.p. non viola il giusto processo se le parti conservano il diritto di dedurre prove contrarie; la conduzione diretta dell’esame da parte del presidente ex art. 151 disp. att. è strumento ausiliario compatibile con l’art. 111 Cost.

Domande e risposte

Il giudice penale può ammettere prove dopo le decadenze?

Sì, ai sensi dell’art. 507 c.p.p., ma deve trattarsi di prove assolutamente necessarie. La Corte conferma la compatibilità costituzionale di tale potere con il giusto processo.

Le parti possono rispondere alle prove disposte d’ufficio?

Sì: la giurisprudenza delle Sezioni Unite riconosce il diritto delle parti di dedurre prove contrarie a quelle ammesse ex art. 507 c.p.p.

Cosa fa il presidente quando conduce direttamente un esame?

Ai sensi dell’art. 151, comma 2, disp. att., il presidente svolge l’esame e poi determina quale parte conduce l’esame diretto; la Corte ritiene ciò compatibile con il diritto di difesa.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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