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Nel rito societario (d.lgs. n. 5/2003), il convenuto poteva presentare istanza di fissazione dell’udienza anche dopo aver svolto ampie difese, impedendo all’attore di replicare. La Corte dichiara incostituzionale l’art. 8, comma 2, lett. a) del decreto nella parte in cui non prevede il diritto di replica dell’attore in tali casi.
Di cosa si tratta
Nel processo societario introdotto dal d.lgs. n. 5/2003, il convenuto che non proponesse domande riconvenzionali né sollevasse eccezioni d’ufficio poteva presentare istanza di fissazione dell’udienza, determinando la decadenza dell’attore dal diritto di modificare la domanda e formulare richieste istruttorie, anche quando il convenuto aveva introdotto nuovi fatti e prove.
La questione di legittimità costituzionale
Norma censurata: art. 8, comma 2, lettera a) del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, nella parte in cui non prevede il diritto di replica dell’attore quando il convenuto abbia svolto difese che amplino il thema decidendum. Parametri: artt. 3, 24, 76 e 111 della Costituzione. Rimettenti: Tribunale di Alba, Verbania, Avellino, Monza.
La decisione della Corte
Illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 5/2003 nella parte in cui non prevede anche l’ipotesi che il convenuto abbia svolto difese dalle quali sorga l’esigenza dell’esercizio del diritto di replica dell’attore. La questione relativa alla lettera c) è dichiarata inammissibile per erronea individuazione della disposizione da censurare.
Il principio
Il principio di parità delle armi ex art. 111 Cost. impone che l’attore possa replicare alle difese del convenuto che ampliano il thema decidendum; una norma processuale che consenta al convenuto di determinare unilateralmente la decadenza dell’attore dal diritto di replica viola gli artt. 24 e 111 Cost.
Domande e risposte
Cos’è il rito societario del d.lgs. n. 5/2003?
È un rito speciale per le controversie in materia di diritto societario e intermediazione finanziaria, caratterizzato da un procedimento scritto con scambio di memorie. È stato successivamente abrogato dal d.lgs. n. 5/2010.
Perché la norma violava il diritto di difesa?
Perché consentiva al convenuto di attivare le preclusioni istruttorie a danno dell’attore anche quando aveva introdotto nuove circostanze di fatto, documenti e prove, senza che l’attore potesse replicare a tali deduzioni.
Qual è il «principio di parità delle armi» richiamato dalla Corte?
È il principio, desumibile dall’art. 111, secondo comma, Cost., secondo cui nel processo entrambe le parti devono avere le medesime possibilità di presentare le proprie ragioni, produrre prove e replicare agli argomenti avversari.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e parità delle armi
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