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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sul combinato disposto dell’art. 558 c.p.p. e dell’art. 13 d.lgs. 286/1998, che imponeva al giudice della convalida di concedere il nulla osta all’espulsione e pronunciare sentenza di non luogo a procedere. Il rimettente non aveva adeguatamente motivato la questione.
Di cosa si tratta
Lo straniero arrestato per il reato di ingresso clandestino (art. 13, comma 13, d.lgs. 286/1998) doveva essere giudicato con il rito direttissimo. In tale sede il giudice era tenuto a concedere il nulla osta all’espulsione e a pronunciare sentenza di non luogo a procedere, a prescindere da qualsiasi valutazione di merito. Il Tribunale di Firenze aveva sollevato dubbi di costituzionalità su questo meccanismo automatico.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 558 c.p.p. e dell’art. 13, comma 13, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla l. 30 luglio 2002, n. 189, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 24, 101 e 111 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Il rimettente non aveva dimostrato in modo convincente che la norma censurata fosse applicabile al caso concreto né aveva illustrato adeguatamente la rilevanza della questione.
Il principio
La manifesta inammissibilità colpisce la questione di legittimità costituzionale quando il giudice rimettente non ha dimostrato, con sufficiente rigore, sia che la norma impugnata sia effettivamente applicabile nel giudizio a quo, sia che la sua eventuale incostituzionalità inciderebbe sull’esito del caso.
Domande e risposte
Cosa prevede il rito direttissimo per gli stranieri?
Quando lo straniero è arrestato per i reati previsti dal Testo unico sull’immigrazione, la legge prevede che si proceda con il rito direttissimo: il giudice della convalida può essere investito anche della decisione sul merito in modo più rapido rispetto al rito ordinario.
Il giudice può rifiutare il nulla osta all’espulsione?
Nella versione normativa esaminata, il meccanismo era automatico: il giudice doveva concedere il nulla osta e pronunciare sentenza di non luogo a procedere. Il rimettente contestava proprio questa automaticità, che sottraeva al giudice ogni margine di valutazione discrezionale.
L’espulsione è una pena o una misura amministrativa?
L’espulsione è primariamente una misura amministrativa di polizia, anche se può essere disposta come sanzione accessoria a una condanna penale. Il nulla osta giudiziale serve a coordinare il procedimento penale in corso con l’esecuzione dell’espulsione amministrativa.
Norme collegate
- Art. 13 della Costituzione — Inviolabilità della libertà personale
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa
- Art. 111 della Costituzione — Giusto processo
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