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La Corte ha restituito gli atti al giudice rimettente per effetto dello jus superveniens. La questione di legittimità costituzionale di una legge regionale umbra sulla risoluzione del contratto dei direttori generali delle ASL era stata sollevata invocando l’art. 117 Cost. nella versione previgente: sopraggiunta la legge costituzionale n. 3 del 2001 che ha riscritto integralmente l’art. 117, il giudice deve rivalutare la questione nel nuovo quadro normativo.
Di cosa si tratta
Un ex direttore generale di un’azienda sanitaria locale della Regione Umbria, la cui ASL era stata soppressa per incorporazione in un’altra, aveva impugnato il provvedimento regionale di cessazione del suo rapporto di lavoro. La Regione Umbria si era avvalsa dell’art. 34, comma 3, ultima parte, della propria legge n. 3 del 1998, che prevede la risoluzione di diritto dei contratti in corso in caso di riorganizzazione delle ASL. Il Tribunale di Orvieto aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di quella norma.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Orvieto ha impugnato l’art. 34, comma 3, ultima parte, della legge della Regione Umbria 20 gennaio 1998, n. 3, in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione. La norma avrebbe disciplinato un contratto di natura privatistica in materia riservata alla competenza legislativa statale (art. 117 Cost., vecchio testo), e avrebbe creato un’ingiustificata disparità per i destinatari rispetto agli altri lavoratori.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Orvieto senza pronunciarsi nel merito. La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha modificato radicalmente l’art. 117 Cost. (riparto di competenze tra Stato e Regioni), che era il principale parametro di riferimento. Di fronte a una tale modifica dell’intero quadro normativo, il giudice rimettente deve riesaminare i termini della questione alla luce del nuovo art. 117.
Il principio
Quando nelle more del giudizio di legittimità costituzionale interviene una modifica radicale del parametro invocato, la Corte restituisce gli atti al giudice a quo perché riesamini la questione nel nuovo contesto normativo, anziché pronunciarsi su di una fattispecie ormai superata dal sopravvenuto mutamento costituzionale.
Domande e risposte
Che cosa prevede la norma regionale umbra impugnata?
L’art. 34, comma 3, ultima parte, della legge della Regione Umbria n. 3 del 1998 dispone la risoluzione di diritto dei rapporti di lavoro in corso dei direttori generali delle ASL quando, a seguito di riorganizzazione, l’azienda sanitaria locale per cui lavoravano cessa di esistere.
Perché la Corte ha restituito gli atti senza decidere?
Perché la legge costituzionale n. 3 del 2001 ha integralmente riscritto l’art. 117 Cost. — uno dei due parametri invocati — innovando profondamente il riparto di competenze tra Stato e Regioni. Di fronte a questo mutamento, il giudice deve riesaminare se la questione sussiste ancora e in quali termini.
La Regione può disciplinare contratti privatistici dei dirigenti delle ASL?
Questa è precisamente la questione che il rimettente dovrà rivalutare alla luce del nuovo art. 117 Cost. Il vecchio testo riservava allo Stato la materia dell’ordinamento civile; il nuovo testo ha ridisegnato i confini delle competenze regionali in modo significativamente diverso.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, parametro principale della questione, radicalmente modificato dalla L. cost. n. 3 del 2001
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato per la pretesa disparità di trattamento creata dalla norma regionale
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