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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità dell’art. 538, comma 2, c.p.c. perché l’ordinanza di rimessione era del tutto priva di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza. Il giudice si era limitato a richiamare per relationem un’altra propria ordinanza, senza descrivere la fattispecie né illustrare i profili di incostituzionalità.
Di cosa si tratta
Il Giudice onorario del Tribunale di Lanciano, sezione distaccata di Atessa, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 538, comma 2, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 24, 4 e 35 della Costituzione. Tuttavia l’ordinanza era priva di qualsiasi descrizione della fattispecie concreta e di qualsiasi motivazione, limitandosi a richiamare genericamente un’altra propria ordinanza già trasmessa alla Corte.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice onorario del Tribunale di Lanciano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 538, comma 2, c.p.c. in riferimento agli artt. 24 (diritto di azione e difesa), 4 (diritto al lavoro) e 35 (tutela del lavoro) della Costituzione. L’ordinanza non precisava nemmeno quale fosse l’oggetto della questione, limitandosi al generico rinvio all’altra ordinanza.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. Un’ordinanza di rimessione che non descrive la fattispecie concreta e non motiva in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza non è idonea a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale. Il semplice richiamo per relationem a un’altra ordinanza non supplisce all’obbligo di motivazione autonoma.
Il principio
L’ordinanza di rimessione deve essere autosufficiente: deve contenere una descrizione della fattispecie concreta, la motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo e la spiegazione dei profili di non manifesta infondatezza. Il rinvio generico a un’altra ordinanza non soddisfa tali requisiti e rende la questione inammissibile.
Domande e risposte
Quali requisiti deve soddisfare l’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale?
Deve descrivere la fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo, motivare sulla rilevanza della questione (cioè che la decisione dipende dall’esito del giudizio costituzionale) e illustrare i profili di non manifesta infondatezza. È il principio di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione.
Il rinvio a un’altra ordinanza propria soddisfa l’obbligo di motivazione?
No. La Corte ha ribadito in più occasioni che il giudice rimettente non può limitarsi a richiamare un’altra ordinanza, anche propria. Ogni ordinanza di rimessione deve motivare autonomamente sulla propria fattispecie.
Che cosa prevede l’art. 538, comma 2, c.p.c. oggetto della questione?
Il testo non è precisato nell’ordinanza di rimessione, che ne omette persino l’oggetto. Questa omissione è stata rilevata dalla Corte come ulteriore ragione di inammissibilità.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di azione e difesa in giudizio, invocato genericamente come parametro della questione
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