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La Corte dichiara parzialmente illegittimo l’art. 314 c.p.p. nella parte in cui condiziona in ogni caso il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione al proscioglimento nel merito. Chi ha subito custodia cautelare superiore alla pena poi inflitta ha diritto all’equa riparazione anche senza proscioglimento pieno.
Di cosa si tratta
L’art. 314 del codice di procedura penale riconosce il diritto a un’equa riparazione per chi sia stato sottoposto a custodia cautelare e poi prosciolto. La norma, però, legava questo diritto esclusivamente al proscioglimento nel merito. Le Sezioni unite penali della Cassazione avevano sollevato questione di legittimità costituzionale per i casi in cui la custodia cautelare era durata più a lungo della pena definitivamente inflitta: in questi casi l’imputato, pur non essendo prosciolto, aveva subito una detenzione superiore a quella che gli spettava.
La questione di legittimità costituzionale
Le Sezioni unite penali della Cassazione hanno impugnato l’art. 314 c.p.p. in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, 76 e 77 della Costituzione, sostenendo che fosse irragionevole negare la riparazione a chi avesse patito una detenzione cautelare superiore alla condanna definitiva, indipendentemente dall’esito assolutorio del processo.
La decisione della Corte
La Corte accoglie la questione sollevata dalle Sezioni unite e dichiara illegittimo l’art. 314 c.p.p. nella parte in cui, nell’ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all’equa riparazione al proscioglimento nel merito. La questione della Corte d’appello di Trieste è invece dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione autonoma.
Il principio
Il diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione non può essere subordinato in ogni caso al proscioglimento nel merito: quando la custodia cautelare sofferta supera la pena poi irrogata, il soggetto ha diritto alla riparazione per la parte di detenzione eccedente la condanna, anche in assenza di proscioglimento.
Domande e risposte
Cosa è la riparazione per ingiusta detenzione?
Un indennizzo riconosciuto dallo Stato a chi abbia subito custodia cautelare (carcerazione preventiva) e poi sia stato prosciolto o condannato a una pena inferiore al tempo già trascorso in carcere. Non è un risarcimento del danno, ma un ristoro equo per la limitazione della libertà personale.
Chi può chiedere la riparazione dopo questa sentenza?
Anche chi sia stato condannato, se la custodia cautelare sofferta ha superato la pena definitiva. In tal caso ha diritto alla riparazione per la differenza tra la detenzione subita e la pena inflitta.
Come si calcola l’indennizzo?
Il giudice fissa l’indennizzo in via equitativa, tenendo conto della durata della privazione della libertà e delle condizioni personali del richiedente. La legge prevede un massimale.
Norme collegate
- Art. 13 della Costituzione — libertà personale inviolabile
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza del trattamento normativo
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e di agire in giudizio
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