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La Corte ha dichiarato non fondata la questione sulla prescrizione quinquennale applicata anche ai ratei di pensione non ancora liquidi ed esigibili. Il termine quinquennale, pur applicato prima della scadenza dei singoli ratei, non è manifestamente irragionevole né viola i diritti previdenziali garantiti dalla Costituzione.
Di cosa si tratta
Un ex dipendente privato aveva diritto alla tredicesima mensilità e all’indennità integrativa speciale maturate durante il rapporto di lavoro (1967-1998), ai fini del calcolo della pensione della Corte dei conti. La sentenza di primo grado aveva dichiarato prescritti i ratei con scadenza precedente ai cinque anni dal momento in cui il pensionato aveva interrotto la prescrizione (2001), anche per i ratei non ancora “liquidi ed esigibili” al tempo. La Corte dei conti, sezione terza centrale d’appello, dubitava della costituzionalità dell’art. 2, primo comma, del r.d.l. 295/1939.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte dei conti aveva censurato l’art. 2, primo comma, del r.d.l. 295/1939 (nel testo sostituito dalla legge 428/1985) in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui assoggettava a prescrizione quinquennale non solo i ratei di pensione già liquidi ed esigibili, ma anche quelli non ancora tali e non ancora ammessi a pagamento.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha rilevato che: la disparità di disciplina tra diversi regimi previdenziali non viola l’art. 3 Cost. in quanto tali regimi presentano strutture e finalità differenti; il termine quinquennale non è incongruo rispetto alle esigenze di certezza dei rapporti giuridici; né viola l’art. 38 Cost. perché non rende inoperante la tutela previdenziale.
Il principio
Un termine di prescrizione breve (quinquennale) applicato ai ratei di pensione – anche non ancora liquidi ed esigibili – non è di per sé incostituzionale: il legislatore può ragionevolmente contemperare il diritto alle prestazioni previdenziali con l’esigenza di certezza dei rapporti, purché il termine non sia talmente breve da rendere impossibile l’esercizio del diritto.
Domande e risposte
Cosa si intende per ratei di pensione “non liquidi ed esigibili”?
Sono le quote di pensione il cui importo non è ancora stato definitivamente determinato dall’ente previdenziale e che non sono ancora “ammesse a pagamento”: spesso riguardano voci variabili (indennità integrative, tredicesime, arretrati) che dipendono da calcoli complessi o da procedure di liquidazione non ancora concluse.
Come decorre la prescrizione quinquennale dei ratei?
Secondo la Corte di cassazione (sent. n. 2312/2006) e il giudice di primo grado, il termine quinquennale decorre dalla scadenza di ciascun singolo rateo, indipendentemente dal fatto che sia stato o meno liquidato. La Corte dei conti rimettente auspicava invece che per i ratei non liquidati l’exordium praescriptionis decorresse dalla pubblicazione delle sentenze costituzionali nn. 204 e 232/1992.
Perché la disparità tra diversi regimi previdenziali non viola l’art. 3 Cost.?
Perché i differenti enti previdenziali (INPDAP, Cassa pensioni insegnanti, Corte dei conti) operano con regole proprie, storicamente diverse, che riflettono le particolarità dei rispettivi rapporti di lavoro. La Corte costituzionale non impone l’uniformità ma solo la ragionevolezza interna di ciascun regime.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza tra soggetti in situazioni comparabili
- Art. 38 della Costituzione — diritto alle prestazioni previdenziali
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