Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

Con l’ordinanza n. 81 del 2021 la Corte costituzionale dichiara estinto il processo: lo Stato aveva rinunciato al ricorso contro una legge urbanistica della Calabria, poi integralmente abrogata e mai applicata, facendo venir meno l’interesse alla decisione.

Di cosa si tratta

Un giudizio davanti alla Corte costituzionale può chiudersi senza una decisione di merito quando chi lo ha promosso vi rinuncia. È ciò che accade, ad esempio, quando la Regione abroga la norma contestata: lo Stato non ha più interesse a ottenere una dichiarazione di incostituzionalità e il processo si estingue.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Calabria n. 61 del 2019, in materia di pianificazione paesaggistica ed edificazione in zona agricola, in riferimento agli artt. 9, 97, secondo comma, 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione. Successivamente, la Regione ha abrogato integralmente le disposizioni impugnate.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato estinto il processo. Lo Stato aveva rinunciato al ricorso perché la Regione Calabria aveva abrogato integralmente le norme impugnate, mai applicate nel periodo di vigenza; in assenza di costituzione della parte resistente, la rinuncia comporta l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative.

Il principio

Nel giudizio in via principale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, quando la parte resistente non si è costituita, determina l’estinzione del processo. La Corte non esamina il merito delle questioni.

Domande e risposte

Perché il processo si è estinto?

Perché lo Stato ha rinunciato al ricorso, dopo che la Regione aveva abrogato le norme contestate, facendo venir meno l’interesse a una pronuncia.

Serviva l’accettazione della Regione?

No. Poiché la Regione non si era costituita in giudizio, la sola rinuncia dello Stato era sufficiente, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative, a estinguere il processo.

La Corte ha detto se quelle norme erano incostituzionali?

No. Con l’estinzione il merito non viene esaminato: non vi è alcuna valutazione sulla legittimità delle disposizioni abrogate.

Norme collegate