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La Corte costituzionale dichiara incostituzionali la lettera e) e la lettera m) dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania n. 4/2008 (rifiuti), mentre dichiara non fondata la questione sulla lettera c). La legge regionale ha abrogato norme di tutela ambientale essenziali e ha introdotto deroghe alle gare per la gestione dei rifiuti in contrasto con la disciplina statale.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale l’art. 1, comma 1, lettere c), e) e m), della legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati). La lettera c) riguardava la competenza delle Province nell’individuare le zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero dei rifiuti; la lettera e) abrogava l’obbligo regionale di rispettare determinati criteri di tutela ambientale; la lettera m) modificava le regole sulle gare per l’affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti. I parametri erano l’art. 117, primo e secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione, e l’art. 81 del Trattato CE.
Le questioni di legittimità costituzionale
Lo Stato censurava: 1) la lettera c), per avere attribuito alle Province il potere di individuare (non solo escludere) le zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero, in contrasto con l’art. 197 del d.lgs. 152/2006; 2) la lettera e), per avere abrogato la lettera p) dell’art. 10, comma 2, della legge regionale 4/2007, che imponeva alla Regione di rispettare soglie minime di tutela ambientale; 3) la lettera m), per avere introdotto deroghe alle procedure di gara in contrasto con i principi comunitari di concorrenza.
La decisione della Corte
La questione sulla lettera c) è non fondata: la localizzazione degli impianti di recupero rientra nel “governo del territorio” regionale e le Province possono individuare le zone idonee nell’ambito delle valutazioni urbanistiche, purché nel rispetto dei criteri tecnici statali. La questione sulla lettera e) è fondata: l’abrogazione della clausola di garanzia ambientale lede la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.), rimuovendo un livello uniforme di tutela imposto dalla legislazione statale. La questione sulla lettera m) è fondata nei sensi di cui in motivazione: le deroghe alle gare si pongono in contrasto con la tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.) e con i principi comunitari.
Il principio
Le Regioni non possono abrogare clausole di garanzia che assicurano il rispetto dei livelli minimi di tutela ambientale imposti dalla legislazione statale. In materia di tutela dell’ambiente, la disciplina statale costituisce un livello uniforme inderogabile che le Regioni possono solo rafforzare, non abbassare.
Domande e risposte
Perché la localizzazione degli impianti di recupero dei rifiuti è di competenza regionale?
Perché attiene al “governo del territorio”, materia di competenza legislativa concorrente. Lo Stato fissa i criteri tecnici essenziali (soglie di protezione ambientale), mentre le Regioni – attraverso le Province – valutano le condizioni urbanistiche e territoriali per individuare le aree idonee.
Cosa si intende per “livello uniforme di tutela ambientale”?
La disciplina statale in materia ambientale stabilisce soglie minime di protezione che si applicano su tutto il territorio nazionale. Le Regioni possono adottare norme più rigorose, ma non possono derogare in senso peggiorativo ai livelli di tutela fissati dallo Stato, pena la violazione della competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
Norme collegate
- Art. 117, primo e secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione — tutela della concorrenza e tutela dell’ambiente, competenze esclusive statali, parametri del ricorso
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.