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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Puglia ha cercato di disciplinare autonomamente tre aspetti delle farmacie: i margini di distribuzione dei farmaci di fascia A, la pianta organica nei piccoli comuni e l’età massima per il proseguimento del servizio. La Corte ha dichiarato incostituzionali tutte e tre le norme: la materia appartiene allo Stato (concorrenza, ordinamento civile e penale, principi della tutela della salute).

Di cosa si tratta

La legge regionale pugliese n. 19/2008 conteneva tre disposizioni sulle farmacie: l’art. 8 vietava di modificare, anche per accordo tra privati, le quote di spettanza (margini) su farmaci di fascia A; l’art. 14 ricalcolava la pianta organica delle farmacie nei comuni fino a 12.500 abitanti (una farmacia ogni 3.500 abitanti); l’art. 17 prolungava automaticamente il servizio dei farmacisti oltre i 65 anni fino al pensionamento.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 8, 14 e 17 della legge della Regione Puglia n. 19/2008, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) e l), e terzo comma, della Costituzione (tutela della concorrenza, ordinamento civile e penale, tutela della salute come materia concorrente).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutti e tre gli articoli. L’art. 8: incide sulla tutela della concorrenza (competenza esclusiva statale) e sull’ordinamento penale (introduce di fatto una nuova fattispecie di illecito). L’art. 14: viola i principi fondamentali in materia di tutela della salute (pianta organica è materia statale di principio). L’art. 17: la deroga al limite massimo di età non è circoscritta nel tempo e manca di qualsiasi valutazione discrezionale dell’Amministrazione, violando i principi della materia.

Il principio

La disciplina delle farmacie coinvolge materie di competenza esclusiva statale (tutela della concorrenza, ordinamento penale) e principi fondamentali di competenza concorrente (tutela della salute). Le regioni non possono intervenire su questi aspetti nemmeno invocando le proprie competenze in materia di commercio o salute, quando le disposizioni toccano il nucleo di competenza statale.

Domande e risposte

Le regioni possono modificare le regole sulla pianta organica delle farmacie?

Non liberamente. La pianta organica è disciplinata da principi fondamentali di derivazione statale che le regioni devono rispettare. Modifiche al criterio demografico (una farmacia ogni tot abitanti) devono restare nei margini consentiti dalla legge statale.

Perché la norma sui margini farmaceutici viola la tutela della concorrenza?

Le quote di spettanza sui farmaci di fascia A sono fissate dalla legge statale. Una norma regionale che vieta di modificarle anche per accordo privato incide sull’assetto concorrenziale del settore, materia riservata allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Un farmacista può continuare a lavorare oltre i 65 anni?

Le deroghe al limite massimo di età per il proseguimento del servizio possono essere previste dalla legge, ma devono essere circoscritte nel tempo e prevedere una valutazione discrezionale dell’Amministrazione. Un prolungamento automatico senza limiti temporali e senza valutazione del caso concreto è incostituzionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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