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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 52, comma 2, del codice di procedura civile, sollevata dal Tribunale di Gorizia. Il giudice rimettente lamentava che la norma non consentisse di proporre istanza di ricusazione dopo l’inizio della trattazione, quando la causa di ricusazione fosse sopravvenuta. Ma l’ordinanza di rimessione ometteva i necessari elementi di fatto.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Gorizia stava decidendo su un’istanza di ricusazione proposta nei confronti di un giudice di pace. Riteneva che l’art. 52, comma 2, c.p.c. – che fissa i termini per proporre ricusazione – non disciplinasse il caso in cui la causa di astensione sopraggiunga o si apprenda dopo l’inizio della trattazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Gorizia ha impugnato l’art. 52, comma 2, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilità di proporre ricusazione per un motivo sopravvenuto o conosciuto dopo l’inizio della trattazione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. L’ordinanza di rimessione non specifica: quando sia stata proposta la ricusazione, qual era il motivo che avrebbe dovuto far astenersi il giudice, perché non fosse stata tempestiva l’istanza, né in quale momento processuale fosse sopravvenuta la causa di astensione. Queste lacune impediscono di verificare la rilevanza della questione.
Il principio
Per sollevare validamente una questione di legittimità costituzionale, il giudice rimettente deve descrivere i fatti del procedimento con sufficiente precisione da consentire alla Corte di verificare che la norma censurata sia effettivamente rilevante nella causa concreta.
Domande e risposte
Entro quando si deve proporre l’istanza di ricusazione nel processo civile?
Secondo l’art. 52, comma 2, c.p.c., prima dell’inizio della trattazione o della discussione, se la causa di ricusazione era già nota. Per i motivi sopravvenuti o conosciuti successivamente, la norma è meno chiara.
La questione può essere riproposta?
Sì, da un altro giudice con ordinanza motivata in modo adeguato e con esposizione completa dei fatti rilevanti.
Cosa si intende per “causa di astensione sopravvenuta”?
È il caso in cui, dopo l’inizio del processo, emerge un fatto che avrebbe imposto al giudice di astenersi (ad esempio, la scoperta di un conflitto di interessi).
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa
- Art. 111 della Costituzione — imparzialità del giudice
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