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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con ordinanza n. 335/2007, la Corte costituzionale ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. Il Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità della norma sul ricongiungimento familiare nella parte in cui limita il diritto al ricongiungimento col figlio La pronuncia è rilevante per comprendere i limiti costituzionali in materia di diritti degli stranieri e unità familiare.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità della norma sul ricongiungimento familiare nella parte in cui limita il diritto al ricongiungimento col figlio maggiorenne a carico solo ai casi di invalidità totale, escludendo le invalidità parziali. Il procedimento è relativo a questione di legittimità costituzionale incidentale.

La questione di legittimità costituzionale

La norma oggetto del giudizio è art. 29, comma 1, lettera b-bis), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico immigrazione). Il ricorso o la rimessione è stato promosso da Tribunale di Firenze. I parametri costituzionali evocati sono: art. 3 Cost., art. 29 Cost., art. 30 Cost..

La decisione della Corte

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art.

Il principio

Il principio ricavabile è che la questione di legittimità costituzionale deve rispettare rigorosi requisiti processuali: corretta individuazione della norma impugnata, indicazione del parametro costituzionale, motivazione sulla rilevanza nel giudizio a quo e sulla non manifesta infondatezza. L’omissione anche di uno solo di tali elementi comporta la dichiarazione di manifesta inammissibilità.

Domande e risposte

Che cos’è la manifesta inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale?

La manifesta inammissibilità è la risposta della Corte quando la questione presenta difetti processuali evidenti: mancanza di motivazione sulla rilevanza, erronea individuazione del parametro, insufficiente descrizione della fattispecie o ragioni di inammissibilità già note. In tal caso la Corte decide in camera di consiglio, senza udienza pubblica.

Cosa può fare il giudice a quo dopo la dichiarazione di inammissibilità?

Il giudice a quo può in linea di principio sollevare nuovamente la questione se riesce a superare i profili che avevano determinato l’inammissibilità: meglio motivando la rilevanza, identificando correttamente il parametro costituzionale o correggendo altri vizi della precedente ordinanza di rimessione.

Perché la Corte usa un’ordinanza invece di una sentenza in questi casi?

L’ordinanza è la forma processuale prescelta dalla Corte per le decisioni di carattere processuale (inammissibilità manifesta, infondatezza manifesta) che non richiedono un esame approfondito nel merito. È adottata in camera di consiglio, senza udienza pubblica, ed è una forma di rito abbreviato del giudizio costituzionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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